01/01/2013 - 01:00

Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento

L'officina di microcogenerazione è "un'officina elettrica dotata di impianto di microcogenerazione ad alto rendimento avente potenza elettrica complessiva non superiore a 50 kW e caratteristiche conformi ai criteri di cui all'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni" (GU n. 14 del 18-1-2012) - Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 27 ottobre 2011.
Il presente decreto si applica alle officine elettriche di cui al successivo comma 2, lettera d), azionate con gas naturale, con gasolio ovvero con gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) (art. 1).

Ai fini del decreto in oggetto si adottano le seguenti definizioni:

a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) cogenerazione: produzione simultanea di energia elettrica e di calore a seguito dell'impiego di un prodotto energetico in un processo fisico di combustione;

c) impianto di microcogenerazione: una o più macchine che possono operare in cogenerazione;

d) officina di microcogenerazione: un'officina elettrica dotata di impianto di microcogenerazione ad alto rendimento avente potenza elettrica complessiva non superiore a 50 kW e caratteristiche conformi ai criteri di cui all'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni;

e) Ufficio competente: l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'officina di microcogenerazione;

f) officina di autoproduzione: officina elettrica in cui, con riferimento all'anno solare, risulta nulla la differenza tra energia prelevata dalla rete elettrica e quella alla rete stessa ceduta.

L'art. 2 del decreto in commento prevede che i soggetti che intendono esercitare una officina di microcogenerazione alimentata con gas naturale, con gasolio ovvero con G.P.L., al fine di ottemperare ai previsti adempimenti amministrativi e tributari con le modalità di cui al presente decreto, allegano, alla denuncia prevista dall'articolo 53, comma 4, del testo unico uno schema raffigurante la planimetria dei luoghi in cui la stessa officina e' collocata, redatta in scala opportuna, con evidenziati la linea di adduzione del combustibile e la posizione dell'inerente contatore, lo schema unifilare dell'impianto elettrico dell'officina, lo schema sintetico della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta e lo schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli elettrici alimentati.

I medesimi soggetti indicano altresì nella denuncia le caratteristiche tecniche dell'impianto di microcogenerazione e l'indicazione del consumo medio annuo di energia elettrica dei carichi allacciati così come risultante dalle fatture emesse dal fornitore nei due anni solari antecedenti la richiesta di attivazione, ovvero, in mancanza delle medesime fatture o per gli impianti di nuova attivazione, una stima degli assorbimenti annui presunti.

In caso di alimentazione dell'impianto di microcogenerazione con gasolio ovvero con G.P.L., nella denuncia va, altresì, indicata la capacità, il tipo e l'ubicazione dei serbatoi di stoccaggio del combustibile, asserviti all'officina elettrica.

L'Ufficio competente, poi, verificata la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti dal presente decreto e l'avvenuta prestazione della cauzione di cui all'articolo 53, comma 5, del testo unico, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del medesimo testo unico, provvede ad attribuire all'officina elettrica di cui al comma 1, del presente articolo, un codice ditta.
Andrea Settembre
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