01/01/2013 - 01:00

S.C.I.A, edilizia ed energie rinnovabili

Dalla scorsa estate si inserisce nell’ambito delle autorizzazioni legate alle energie rinnovabili la SCIA che sostituisce la DIA
La legge n.122 del 30 luglio 2010 ha, di fatto, introdotto nella legislazione sull’edilizia la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Nonostante si tratti di una misura che nasce per avviare un'attività produttiva senza aspettare l’assenso dell’amministrazione  competente (salvo controlli entro 60 giorni), costituisce una misura che si applica a tutti gli interventi di costruzione prima soggetti a Dia (inizio attività dopo 30 giorni), e cioè manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro, ristrutturazione edilizia “leggera”, e non invece a quelli più rilevanti (ristrutturazioni pesanti, ampliamenti e nuove costruzioni) soggetti ancora a permesso di costruire e Super-DIA: partendo da tale presupposto la SCIA rappresenta uno strumento applicabile al settore delle energie rinnovabili, poiché come si vedrà di seguito si applica ai casi di piccoli impianti che quindi venivano autorizzati con la DIA.
E’ interessante, al proposito, una nota sottoscritta dal capo dell'Ufficio legislativo del Ministerodella Semplificazione, Giuseppe Chinè, che esprimendo la posizione del dicastero sull’argomento in oggetto, ha affermato che:
a) la SCIA si applica al settore dell’edilizia sulla base di cinque motivazioni. Primo, per un argomento letterale: nel comma 4-bis si legge che l'espressione «segnalazione certificata di inizio attività» e le relative norme sostituiscono quelle di «dichiarazione di inizio attività» (DIA), in ogni legge statale e regionale. Parallelamente, nel vecchio articolo 19, inoltre, l’edilizia era esplicitamente esclusa, ora non lo è, indice della volontà del legislatore. C’è, poi, un terzo punto: nel testo si parla di asseverazioni da allegare se necessario alla Scia, espressione che compare nelle norme del Testo unico edilizia sulla DIA.
Infine, la norma – si legge nell'articolo 49, comma 4-bis, «costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117 della Costituzione), come già stabilito dalla legge 69/2009 a proposito della DIA.
b) Il campo applicativo della nuova disciplina – spiega la nota – è esattamente quello della vecchia DIA che va a sostituire, e non può dunque allargarsi ai campi di altri titoli abilitativi.
Altra  questione  era l'esclusione della SCIA in caso di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Qui resta ferma, come per la Dia, la possibilità di acquisire preventivamente il parere delle Soprintendenza e poi presentare la segnalazione al comune.
 
 
  
Alessio Elia
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