01/01/2013 - 01:00

Ritiro dedicato: la deliberazione AEEG 28 luglio 2011 - ARG/elt 103/11

E' stata pubblicata sul sito internet dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas la deliberazione del 28 luglio 2011 - ARG/elt 103/11 che contiene degli aggiornamenti normativi relativi al ritiro dedicato e ai prezzi dell'energia elettrica da fonte verde.
La Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione del 28 luglio 2011 - ARG/elt 103/11 interviene sulla definizione del valore dei prezzi minimi garantiti, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07.

Modificando l'articolo 7 del predetto atto l'Authority prevede, in nuce, che:

a) i prezzi minimi garantiti riconosciuti per l'anno 2012, per le diverse fonti e per i diversi scaglioni progressivi di energia elettrica immessa, sono pari a quelli evidenziati nella Tabella 1 della delibera aggiornati applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale;

b) Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non ricomprese nella Tabella 1, in via transitoria e fino alla definizione di appositi prezzi minimi garantiti, si continuano ad applicare i prezzi minimi garantiti vigenti nel 2011, riportati in Tabella 2, aggiornati applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.
Allo scopo di meglio descrivere le modifiche sopra riportate si sviluppano alcune osservazioni volte ad analizzare il contesto normativo della cessione di energia elettrica prodotta da fonte verde.
In primo luogo, si deve ricordare l'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e il comma 41 della legge n. 239/04, i quali hanno previsto, per alcune tipologie di impianti, la possibilità di richiedere, al gestore di rete cui l'impianto è connesso, il ritiro a prezzo amministrato dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete (di seguito: ritiro dedicato).

Inoltre tali disposizioni normative hanno previsto che il regime di ritiro dedicato si pone quale alternativa al normale regime di vendita dell'energia elettrica ed è riservato:

a) all'energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA, qualunque sia la fonte;

b) all'energia elettrica prodotta dagli impianti, di potenza qualsiasi, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;

c) all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 (eccedenze di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 9/91 da fonti rinnovabili) purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.

Poi, vale la pena aggiungere che secondo la deliberazione n. 280/07 della AEEG il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è l'unico soggetto al quale i produttori si rivolgono per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell'energia, sostituendo ogni altro adempimento contrattuale.

Parallelamente all'attribuzione di tale competenza, l'Autorità ha altresì previsto che il prezzo di ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE sia il prezzo zonale orario che si forma sul Mercato del Giorno Prima, corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo impianto di produzione.
 
Alessio Elia
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