01/01/2013 - 01:00

Risoluzione n. 217/E del 12 agosto 2009: olio vegetale chimicamente non modificato

La risoluzione 217/E del 12 agosto 2009 dell'Agenzia delle Entrate rappresenta un importante atto per la definizione della fiscalità delle biomasse liquide da impiegare nella produzione di energie elettrica: in questi termini si comprende l'importanza della previsione di un'aliquota iva al 10%
La risoluzione 217/E del 12 agosto 2009 dell'Agenzia delle Entrate costituisce un interessante atto di prassi nel settore delle energie rinnovabili ed in particolare delle biomasse liquide da impiegare per la produzione dell'energia elettrica.

Definisce, nello specifico, il trattamento fiscale ai fini IVA del combustibile di cui sopra adoperato in impianti IAFR di potenza superiore a 1 kwh. Segnala che l'olio vegetale chimicamente non modificato come il crude palm oil rientra nell'ambito della previsione della Tabella A numero 104 Parte III allegata al DPR 633/72, determinando, pertanto, un'aliquota iva pari 10% nelle ipotesi di cessione o di estrazione dal deposito iva.

Questo favore del legislatore fiscale si spiega con l'articolato della direttiva 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, includendo anche gli oli vegetali.

In particolare, la predetta direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il quale, a sua volta, ha modificato le disposizioni tributarie in materia di accise, prevedendo in primo luogo la sostituzione delle parole "oli minerali", ovunque ricorrano nel testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa, con le parole: "prodotti energetici".
In questo contesto normativo si inserisce la politica di fiscalità ambientale oggi incasellata all'interso degli obiettivi del pacchetto 20-20-20 e delle direttive comunitarie 2009/28/CE e 2009/30/CE.
 
Alessio Elia
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