01/01/2013 - 01:00

Rimozione, recupero e smaltimento rifiuti: il potere di Ordinanza è del sindaco (TAR Umbria - sent. n. 344/2011)

Il Tar Umbria con la sentenza in commento ha statuito la prevalenza, in ragione del criterio della specialità e della successione nel tempo, delle norme contenute nel "Codice dell'Ambiente" (D. Lgs. 152/2006) rispetto a quelle contenute nel Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) nella individuazione del "potere di ordinanza" in materia di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
Il fatto: con ordinanza del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio viene ordinata la rimozione dei rifiuti speciali non pericolosi (così qualificati dall'ordinanza) consistenti in fanghi di lavorazione.

Il destinatario del provvedimento impugna l'ordinanza deducendo:

1) incompetenza del Responsabile del Servizio ad ordinare la rimozione;
2) mancato svolgimento di istruttoria e mancata comunicazione di avvio del procedimento;
3) omessa e/o errata valutazione dei presupposti relativi alla qualificazione del materiale oggetto dell'ordinanza.

La Corte umbra non si è pronunciata sul merito della qualificazione del materiale oggetto dell'ordinanza. Ha ritenuto assorbenti i primi due motivi e perciò ha annullato l'ordinanza impugnata.

In merito al primo motivo di impugnazione il Tar ha stabilito che la competenza ad adottare il provvedimento di rimozione, recupero e smaltimento spetta al Sindaco in virtù dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006, ritenuta norma speciale rispetto all'art. 107, comma 5, D.Lgs. 267/2000 che ha trasferito ai Dirigenti i pregressi poteri spettanti agli organi di governo comunali.

Il provvedimento impugnato è stato ritenuto meritevole di annullamento anche sotto il profilo della mancata comunicazione di avvio del procedimento all'interessato ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990; adempimento ritenuto necessario al fine dell'effettiva instaurazione del contraddittorio procedimentale.

(autore: avv. Vincenzo Tabone)
Riccardo Bandello
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