01/01/2013 - 01:00

Rifiuti: D.M. 8 marzo 2010, n. 65

Pubblicato sulla Gazzatta Ufficiale n. 102 del 4/5/2010 il Decreto 8 marzo 2010, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenente il Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
I distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. Il raggruppamento dei RAEE, finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta comunali, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante da apposita comunicazione, rientra nella fase della raccolta. I RAEE devono essere trasportati presso i centri di raccolta comunali con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.

I distributori che effettuano il raggruppamento presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante da apposita comunicazione, adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.
Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto, e' conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e' effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome, ed e' accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto e' compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.

Le attivita' di raccolta e trasporto dei RAEE domestici devono essere effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ai fini dell'iscrizione i distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
 a) la sede dell'impresa;
 b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
 c) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa;
 d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 e) la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
 f) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
 g) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.

Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di trasporto i terzi che agiscono in nome dei distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
 a) la sede dell'impresa;
 b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
 c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 d) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
 e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.

La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione. Per tali iscrizioni non e' richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attivita', e dai ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali. Il trasporto dei RAEE professionali e' effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalita' e le condizioni di cui sopra.

I soggetti che effettuano attivita' di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle sanzioni relative alle attivita' di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto.
Riccardo Bandello
Editore