01/01/2013 - 01:00

Ricostruzione immobili colpiti dal sisma: le controversie relative al riconoscimento e alla quantificazione dei contributi spettano al giudice ordinario

La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi previsti dal d. lg. 30 marzo 1990 n. 76, al fine della ricostruzione di immobili colpiti dagli eventi sismici, spetta al giudice ordinario, posto che «si ritiene radicato direttamente nella legge il fondamento del diritto dei privati ad ottenere i benefici "post sisma" e si qualificano come tassativi i requisiti fissati dalla stessa».
Il Tar Campania Napoli, Sez.3^, con la sentenza del 27/03/2012, n.1493, ha affrontato, con un'interessante decisione, il tema del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, riguardo alle controversie promosse dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi previsti dal d. lg. 30 marzo 1990 n. 76, al fine della ricostruzione di immobili colpiti dagli eventi sismici.

Il Collegio ha dichiarato, nella specie, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio ha ritenuto, infatti, di dover confermare il proprio precedente di sezione (sentenza n. 3766/2011) pronunciato in relazione alla stessa fattispecie.

In particolare, parte ricorrente agiva per la caducazione dell'atto con il quale il Comune di S. aveva disconosciuto ad essa istante il cd. "contributo maggiorato" previsto dall'art.11, comma 2, lett. c del D. Lgs. n.76/90 (ove si prevede la maggiorazione del contributo ordinario «del 70 per cento per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089»).

Secondo il Tar campano, nella fattispecie la pretesa dell'amministrato ha, ab origine e per fonte legislativa diretta, natura di diritto soggettivo e la relativa controversia appartiene, pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario.

Così si è espresso il Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2009 n. 2591: «La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi previsti dal d. lg. 30 marzo 1990 n. 76, al fine della ricostruzione di immobili colpiti dagli eventi sismici, spetta al giudice ordinario [la decisione precisa che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche se si controverta di decadenza o revoca del beneficio per inadempimento agli obblighi di legge]», posto che «si ritiene radicato direttamente nella legge il fondamento del diritto dei privati ad ottenere i benefici "post sisma" e si qualificano come tassativi i requisiti fissati dalla stessa».

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), pertanto, ha dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all'autorità giudiziaria ordinaria.
Andrea Settembre
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