01/01/2013 - 01:00

Requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli a motore

Il Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) introduce alcune disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore.
Il Regolamento n. 83 stabilisce i requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli a motore. Stabilisce inoltre le regole legate alla conformità dei veicoli in circolazione, alla durata dei dispositivi antinquinamento e dei sistemi di diagnostica di bordo (OBD).

Innanzitutto, il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M 1 , M 2 , N 1 ed N 2 con massa di riferimento non superiore a 2 610 kg.

Su richiesta del costruttore, l'omologazione può essere estesa anche ai veicoli delle categorie M 1 , M 2 , N 1 e N 2 (2 840 kg).

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni.

•    Per «inquinanti gassosi» si intendono le emissioni gassose allo scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto espressi in biossido di azoto (NO 2 ) equivalente, e idrocarburi, supponendo un rapporto di:

a) C 1 H 2525 per il gas di petrolio liquefatto (GPL);
b) C 1 H 4 per il gas naturale (GN) e il biometano;
c) C 1 H 1.89 O 0 016 per la benzina (E5);
d) C 1 H 1.86 O 0 005 per il carburante diesel (B5);
e) C 1 H 2.74 O 0 385 per l'etanolo (E85).

•    Per «dispositivi antinquinamento» si intendono quei componenti di un veicolo che controllano e/o limitano le emissioni allo scarico e le emissioni per evaporazione.

•    Per «OBD» si intende un sistema diagnostico di bordo per il controllo delle emissioni in grado di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante codici di guasto inseriti nella memoria di un computer.

•    Per «impianto di manipolazione (defeat device)» si intende ogni elemento di progetto che rileva la temperatura, la velocità del veicolo, il numero di giri del motore, la marcia innestata, la depressione nel collettore o qualsiasi altro parametro al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni, in modo da diminuire l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni che si riscontrano durante il normale funzionamento e la normale utilizzazione del veicolo. Un elemento rispondente a tali caratteristiche può non essere considerato un impianto di manipolazione se:
-la necessità di un simile impianto è giustificata ai fini della protezione del motore contro danni o incidenti e del funzionamento sicuro del veicolo, oppure
-l'impianto funziona esclusivamente quando è necessario per l'avviamento del motore, oppure
-le condizioni sono sostanzialmente comprese nei procedimenti di prova di tipo I o VI.

•    Per «carburante richiesto dal motore» si intende il tipo di carburante di norma utilizzato dal motore:
a) benzina (E5);
b) GPL (gas di petrolio liquefatto);
c) GN/biometano (gas naturale);
d) sia benzina (E5) che GPL;
e) sia benzina (E5) che GN/biometano;
f) carburante diesel (B5);
g) miscela etanolo (E85) — benzina (E5) (policarburante);
h) miscela biodiesel — diesel (B5) (policarburante);
i) idrogeno;
j) sia benzina (E5) che idrogeno (bicarburante).

•    Per «biocarburante» si intende un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa.

•    Per «omologazione di un veicolo» si intende l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda le condizioni seguenti:
-limitazione delle emissioni allo scarico del veicolo, delle emissioni evaporative, delle emissioni dal basamento, durata dei dispositivi antinquinamento, limitazione delle emissioni inquinanti dopo partenza a freddo e diagnostica di bordo di veicoli alimentati con benzina senza piombo o che possono essere alimentati sia con benzina senza piombo che con GPL o GN/biometano (omologazione B);
-limitazione delle emissioni inquinanti gassose e di particolato, durata dei dispositivi antinquinamento e diagnostica di bordo di veicoli alimentati con carburante diesel (omologazione C) o che possono essere alimentati sia con diesel che con biodiesel, oppure con biocarburante;
-limitazione delle emissioni inquinanti gassose del motore, delle emissioni dal basamento, durata dei dispositivi antinquinamento, limitazione delle emissioni dopo partenza a freddo e diagnostica di bordo dei veicoli alimentati a GPL o GN/biometano (omologazione D).
L'omologazione A è annullata. La serie 05 di emendamenti del presente regolamento vieta l'uso di benzina con piombo.

•    Per «veicolo ibrido» si intende un veicolo munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia (a bordo del veicolo).

•    Per «veicolo ibrido elettrico (HEV)» si intende un veicolo che ricava l'energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di potenza/energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:
a) un carburante di consumo;
b) un dispositivo per l'immagazzinamento dell'energia elettrica/potenza (ad esempio: batteria, condensatore, volano/generatore, ecc.).

•    Per «veicolo monocarburante» si intende un veicolo concepito essenzialmente per funzionare con un unico tipo di carburante.

•     Per «veicolo monocarburante a gas» si intende un veicolo concepito essenzialmente per funzionare a GPL o a GN/biometano o a idrogeno, ma che può anche essere munito di un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacità massima di 15 litri.

•    Per «veicolo bicarburante» si intende un veicolo, munito di due sistemi distinti di stoccaggio del carburante, che può funzionare alternativamente con due diversi carburanti ed è concepito per utilizzare un solo carburante per volta.

•     Per «veicolo bicarburante a gas» si intende un veicolo che può funzionare con benzina e anche con GPL o GN/biometano o idrogeno.

•    Per «veicolo alimentato da carburante alternativo» si intende un veicolo in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferica oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali.

•    Per «veicolo policarburante» si intende un veicolo, munito di un unico sistema di stoccaggio del carburante, che può funzionare con miscele diverse di due o più carburanti.

•     Per «veicolo policarburante a etanolo» si intende un veicolo policarburante che può funzionare con benzina o con una miscela di benzina ed etanolo composta fino all'85 % da etanolo (E85).

•    Per «veicolo policarburante a biodiesel» si intende un veicolo policarburante che può funzionare con carburante diesel minerale o con una miscela di carburante diesel minerale e biodiesel.

L'art. 3 del Regolamento in oggetto disciplina la domanda di omologazione.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo, infatti, per quanto riguarda le emissioni allo scarico, le emissioni dal basamento, le emissioni per evaporazione, la durata dei dispositivi antinquinamento e il sistema diagnostico di bordo (OBD) deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario all'autorità di omologazione.

Inoltre, il costruttore è tenuto a presentare le seguenti informazioni:

a) nel caso di veicoli muniti di motori ad accensione comandata, una dichiarazione riguardante la percentuale minima di accensioni irregolari sul numero totale di accensioni che determinerebbe un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto 3.3.2 dell'allegato 11, se tale percentuale fosse presente fin dall'inizio della prova di tipo 1 descritta nell'allegato 4a del presente regolamento, oppure che potrebbe causare il surriscaldamento di uno o più catalizzatori dei gas di scarico, con conseguente danno irreversibile degli stessi;
b) informazioni scritte dettagliate che descrivano per esteso le caratteristiche operative e di funzionamento del sistema OBD, compreso un elenco di tutte le parti principali del sistema di controllo delle emissioni del veicolo che sono monitorate dal sistema OBD;
c) una descrizione della spia di malfunzionamento utilizzata dal sistema OBD per segnalare al conducente del veicolo la presenza di un guasto;
d) una dichiarazione in cui il costruttore attesta che il sistema OBD è conforme alle disposizioni indicate nell'allegato 11, appendice 1, punto 7, relative all'efficienza in uso in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili;
e) un piano che descrive i criteri tecnici dettagliati e la giustificazione per l'aggiornamento del numeratore e del denominatore di ciascun monitor per il quale è richiesto il rispetto delle prescrizioni dell'allegato 11, appendice 1, punti 7.2 e 7.3, nonché per la disattivazione dei numeratori, dei denominatori e del denominatore generale nelle condizioni delineate nell'allegato XI, appendice 1, punto 7.7;
f) una descrizione delle disposizioni adottate per evitare la manomissione o la modificazione del computer di controllo delle emissioni;
g) se del caso, i particolari della famiglia di veicoli di cui all'appendice 2 dell'allegato 11;
h) se del caso, copia delle altre omologazioni con i dati che consentono l'estensione delle omologazioni e l'individuazione dei fattori di deterioramento.

Per quanto riguarda le prove di cui al punto 3 dell'allegato 11, al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo o della famiglia di veicoli muniti del sistema OBD da omologare. Se il servizio tecnico ritiene che tale veicolo non sia pienamente rappresentativo del tipo o della famiglia di veicoli descritti nell'allegato 11, appendice 2, occorre presentare alla prova un veicolo alternativo e se necessario un ulteriore veicolo, ai sensi del punto 3 dell'allegato 11.

Il modello della scheda informativa riguardante le emissioni di gas allo scarico, le emissioni per evaporazione, la durata e il sistema diagnostico di bordo (OBD) figura nell'allegato 1. Le informazioni di cui al punto 3.2.12.2.7.6 dell'allegato 1 devono essere incluse nell'appendice 1 «Dati relativi al sistema OBD» della comunicazione relativa all'omologazione il cui modello figura nell'allegato 2.

Se del caso, deve essere presentata copia delle altre omologazioni con i dati che consentono l'estensione dell'omologazione e l'individuazione dei fattori di deterioramento.

Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione di cui al punto 5 del presente regolamento.

Se il tipo di veicolo presentato all'omologazione soddisfa le prescrizioni di cui al punto 5, l'omologazione del tipo di veicolo è concessa.

Altresì, gli artt. 8 e 9 prevedono rispettivamente regole tecniche sul controllo di conformità della produzione dei veicoli omologati e sulla verifica di conformità dei veicoli in circolazione.

Infine l'art. 10 prescrive sanzioni in caso di non conformità alla produzione.
Andrea Settembre
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