01/01/2013 - 01:00

Disposizioni in materia di veicoli a motore - Regolamento (UE) n. 64 del 23 gennaio 2012

Modifica del regolamento (UE) n. 582/2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI).
Il regolamento (CE) n. 595/2009 fissa requisiti tecnici comuni per l'omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull'accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

Le principali modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 64 del 23 gennaio 2012 al regolamento (UE) n. 582/2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 sono le seguenti:

• Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3), i veicoli e i motori devono essere omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009, e relative disposizioni di attuazione, solo dopo che siano state adottate procedure di misurazione del numero di particelle di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009. È stato pertanto modificato il regolamento (UE) n. 582/2011 al fine di includervi le disposizioni di cui sopra;

• Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009, gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ( 4 ), si applicano mutatis mutandis. Sono state, perciò, integrate nel predetto regolamento le disposizioni riguardanti l'accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e le relative disposizioni di attuazione. È stato tuttavia necessario adeguare le suddette disposizioni per tener conto delle specificità dei veicoli pesanti;

• In particolare, sono state adottate specifiche procedure per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2009 nel caso di omologazione in più fasi;

• Inoltre, sono state introdotte specifiche disposizioni e procedure per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo per i casi di adattamenti personalizzati e di produzione in piccole serie;

• A breve termine, e riguardo ad alcuni sistemi trasposti da vecchi a nuovi tipi di veicoli, l'applicazione delle disposizioni sull'accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione potranno essere troppo onerose per i fabbricanti di veicoli. Sono state, perciò, opportunamente introdotte alcune deroghe alle disposizioni generali sull'accesso a informazioni relative all'OBD dei veicoli nonché alla loro riparazione e manutenzione. Appena sarà stato possibile omologare i suddetti accessori, andranno fissate norme che disciplinino l'accesso a informazioni sull'OBD e sulla riparazione e manutenzione dei veicoli in modo da aiutare la progettazione e la costruzione di accessori automobilistici per veicoli a carburanti alternativi.
Andrea Settembre
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