01/01/2013 - 01:00

Regolamentazione amministrativa della caccia in Sicilia: adozione in assenza della propedeutica valutazione di incidenza

La regolamentazione amministrativa della caccia in Sicilia ha disciplinato l'attività venatoria senza aver operato una propedeutica valutazione di incidenza (ex artt. 5 e 6 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall'art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120) in relazione ai siti "Natura 2000" ed alle aree contigue esterne, con riferimento alle specie e agli habitat oggetto della disciplina del diritto dell'U.E. - Tar Sicilia, Palermo; Sez. 1^ - 14 marzo 2012, n. 554
Con ricorso notificato il 15 novembre 2010, e depositato il successivo 26 novembre, le associazioni ambientaliste ricorrenti richiedevano l'annullamento del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 12 agosto 2010 (G.U.R.S. parte I n. 38 del 27.8.2010) recante "Modifica del decreto 4 giugno 2010, concernente regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010-2011", deducendone l'illegittimità.

Con ordinanza n. 1117/2010, la Sezione accoglieva la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Il presente giudizio scaturiva dall'adozione dell'ordinanza cautelare n. 638/2010, resa nel giudizio 1180/2010, vertente fra le stesse parti e relativo all'impugnazione del calendario venatorio 2010/2011.

La citata ordinanza cautelare n. 638/2010, confermata in sede di appello con ordinanza n. 810/2010 del C.G.A. per la Regione Siciliana, sospendeva i provvedimenti impugnati in quel giudizio.

Successivamente, l'amministrazione regionale ha adottato i provvedimenti oggi censurati, in dichiarata inottemperanza al dictum cautelare.

Sostengono, i ricorrenti, che tali provvedimenti, oltre che affetti dai medesimi vizi, sarebbero elusivi del giudicato cautelare.

La Sezione, nell'ordinanza n. 1117/2010, ha ritenuto i motivi di ricorso "provvisti di sufficiente fumus boni iuris, con particolare riferimento alla dedotta inottemperanza alle ordinanze n. 638/2010 del T.A.R. e n. 801/2010 del C.G.A.".

Il Collegio ha confermato tale valutazione anche in sede di esame del merito del ricorso, avuto riguardo al preliminare rilievo che anche i nuovi provvedimenti, impugnati nel presente giudizio, disciplinavano l'attività venatoria senza aver operato una propedeutica valutazione di incidenza (ex artt. 5 e 6 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall'art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120) in relazione ai siti "Natura 2000" ed alle aree contigue esterne, con riferimento alle specie e agli habitat oggetto della disciplina del diritto dell'U.E.

Il Collegio pertanto ha affermato che: "Consegue a tale considerazione la constatazione che la regolamentazione amministrativa della caccia in Sicilia è stata adottata in modo non conforme alla normativa ambientale di fonte U.E., e che i provvedimenti oggi impugnato trovano causa solo apparente nella dichiarata esigenza di ottemperare alla ordinanza cautelare n. 638/2010 di questa Sezione ed alla ordinanza n. 810/2010 del C.G.A., che invece - ritenendo sussistente il fumus boni iuris - avevano sottolineato, in relazione a tutti i profili di censura, la difformità dei provvedimenti impugnati dal parametro normativo costituito dalla Direttiva 2009/147CE, che ha sostituito la Direttiva 75/49/CEE, nonché della Direttiva 92/46/CEE". Il Tar accoglieva il ricorso con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Andrea Settembre
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