01/01/2013 - 01:00

Regione Toscana: disposizioni in materia di valutazioni ambientali

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005. (B.U.R. Toscana n. 7 del 22.02.2012) - Regione Toscana, Legge regionale n. 6 del 17-02-2012
La Regione Toscana, con la legge n. 6 del 17-02-2012, ha introdotto nuove disposizioni in materia di valutazioni ambientali apportando modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005.

Per quanto riguarda il capo I:

1. La sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 49/1999 risponde sostanzialmente a due esigenze: adeguare il testo dell'articolo alla sopravvenuta l.r. 10/2010 ed eliminare duplicazioni tra valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione integrata dei piani non soggetti a VAS;

2. Il nuovo testo dell'articolo 16 bis della l.r. 49/1999 riconfigura il ruolo del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) attribuendogli il ruolo di autorità competente per la VAS (articolo 13 della l.r. 10/2010) e quindi dando mandato alla Giunta regionale di ridefinirne, con nuovi criteri, le regole di composizione e di funzionamento interno.

Per quanto riguarda il capo II:

Per ciò che concerne la parte inerente alla VAS:

1. La legge risponde in primo luogo alla necessità di completare l'adeguamento della disciplina regionale in materia di VAS alle modifiche al testo unico ambientale di cui al d.lgs. 152/2006 introdotte dal d.lgs. 128/2010, adeguamento in parte già anticipato dalla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza). In particolare, restavano da effettuare, rispetto alle modifiche introdotte dalla l.r. 69/2010, ulteriori marginali interventi di adeguamento, con particolare riferimento al coordinamento fra VAS e valutazione di impatto ambientale (VIA);

2. La legge in esame ha inoltre la finalità di introdurre nella disciplina regionale toscana nuove misure per la semplificazione amministrativa e lo snellimento dell'iter procedurale delle valutazioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione regionali e locali, prevedendo l'unificazione delle valutazioni con la conseguente eliminazione della valutazione integrata; questa nuova impostazione ed il raggiungimento degli obiettivi conseguenti comporta la necessità di apportare modifiche correlate alla l.r. 1/2005 e alla l.r. 49/1999, nell'intento di raggiungere alcuni obiettivi qualificanti della azione di governo regionale:

a) realizzare compiutamente i principi di semplificazione contenuti nel programma di governo della Regione Toscana e nel nuovo programma regionale di sviluppo per la legislatura 2010 - 2015;

b) migliorare la qualità dei contenuti e l'efficacia dei piani e dei programmi con una più puntuale definizione degli elementi di analisi che dovranno essere contenuti negli elaborati dei piani e programmi, per mantenere inalterate le garanzie sostanziali che le due procedure di valutazione, VAS e valutazione integrata, erano chiamate ad assolvere;

3. La legge risponde, inoltre, all'esigenza di chiarezza della normativa di riferimento, non solo per i destinatari dell'intervento, ma anche per tutti i cittadini, sia in termini di definizioni tecniche che di riferimenti;

4. Infine, per questa parte inerente la VAS, la legge introduce ulteriori elementi di chiarezza nella distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di VAS, e rende al contempo più fluido e più semplice l'espletamento degli adempimenti amministrativi, alla luce delle esperienze effettuate; si intende quindi rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità competente, prescrivendo che la medesima sia dotata di specifiche competenze di carattere tecnico;

5. Circa il rafforzamento dell'autorità competente, è apparsa infatti necessaria una riflessione in ordine alle scelte operate con la l.r. 10/2010 circa la individuazione dell'autorità competente stessa, anche alla luce delle prime pronunce della giurisprudenza di merito intervenute sulla questione della necessaria autonomia e indipendenza della medesima rispetto all'autorità procedente e al proponente. Hanno inoltre contribuito alla riflessione le azioni che su questi aspetti sono state intraprese dalle altre regioni;

6. Sul versante regionale il rafforzamento dell'autorità competente ha portato alla citata modifica della l.r. 49/1999 mentre, sul versante degli enti locali, la legge favorisce soluzioni idonee per rafforzarne il ruolo; sotto questo aspetto si è posta particolare attenzione nell'individuare soluzioni specifiche che vengano incontro alle esigenze dei comuni di piccole dimensioni;

Per ciò che concerne la parte inerente alla VIA:

1. A parte la semplice razionalizzazione e riorganizzazione del testo, le modifiche rispondono sostanzialmente a tre esigenze:

a) adeguamento della norma regionale alle novità introdotte dal d.lgs. 128/2010. Di queste, la più rilevante riguarda la caratterizzazione del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA come atto che può sostituire gli altri atti di assenso di carattere ambientale, e parallelamente il valore puramente istruttorio delle determinazioni, e dell'eventuale dissenso, dei soggetti competenti per tali atti, determinazioni che infatti possono essere eventualmente acquisite tramite conferenza di servizi istruttoria;

b) semplificazione delle procedure e coordinamento tra le diverse procedure di valutazione ambientale;

c) revisione della disciplina della fase di avvio del procedimento di VIA. In sostanza, la decorrenza dei termini del procedimento viene ricondotta al deposito dell'istanza, anziché alla pubblicazione di avviso pubblico, con allineamento della norma regionale alle disposizioni di quella nazionale, dalle quali la l.r. 10/2010 aveva scelto di discostarsi. Nell'ambito dell'avvio, viene anche disciplinato diversamente l'obbligo di versamento di oneri istruttori e viene inserita una disposizione per permettere di mantenere riservate informazioni scientifiche di carattere naturalistico la cui diffusione possa mettere a repentaglio la conservazione di habitat o specie;

Per ciò che concerne la parte inerente all'AIA:

1. La legge, per ciò che concerne l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) si concretizza nell'inserimento all'interno della l.r. 10/2010 del nuovo titolo IV bis, concernente l'AIA, in precedenza disciplinata dal capo I della l.r. 61/2003 che sarà abrogato per effetto della presente legge;

2. Sono introdotte, inoltre, disposizioni finalizzate a migliorare e a rendere effettivo il coordinamento e l'integrazione delle procedure di valutazione ambientale (titolo V).

Per quanto riguarda il capo III:

1. Le modifiche alla disciplina in materia di VAS e di VIA comportano anche la necessità di adeguare la normativa regionale in materia di valutazione di incidenza, contenuta nella l.r. 56/2000, al fine di coordinare le procedure e di chiarire i rapporti tra le diverse valutazioni ambientali;

2. L'adeguamento alla nuova disciplina ha costituito anche l'occasione per riformulare le disposizioni dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 che sono state ripartite in due articoli diversi, a seconda che la valutazione di incidenza riguardi piani e programmi o progetti ed interventi. Tale modifica si è resa necessaria per rendere maggiormente chiare e comprensibili le diverse ipotesi e per ridefinire l'assetto delle competenze, in applicazione del principio di adeguatezza. In particolare, considerate le specifiche attribuzioni riconosciute ai parchi regionali dalla normativa di settore, è stata affermata in capo ai medesimi la competenza in materia di valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale, limitatamente alla parte ricadente all'interno del loro territorio o in area contigua nonché dei progetti localizzati all'interno dei parchi stessi o nelle loro aree contigue;

3. E' stata fatta salva, inoltre, la disciplina a livello nazionale sulla valutazione di incidenza di competenza dello Stato.

Per quanto riguarda il capo IV:

1. E' stato ricondotta ogni valutazione di sostenibilità ambientale dei piani urbanistico territoriali alla VAS, evitando un'inutile duplicazione delle procedure e dei contenuti di questa valutazione con quelli della valutazione integrata;

2. Contestualmente all'abrogazione delle disposizioni sulla valutazione integrata di cui alla l.r. 1/2005, è stato tuttavia recuperato, come contenuto dei piani, i suddetti aspetti che caratterizzano questo tipo di valutazione e che non sono presenti nella VAS;

3. È previsto un fondo per agevolare i piccoli comuni all'avvio delle forme organizzative per l'esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS e per reperire professionalità tecniche necessarie all'effettuazione della valutazione di incidenza.

Per quanto riguarda il capo V:

1. Con riferimento alle disposizioni transitorie, per dare chiarezza circa la normativa applicabile ai procedimenti in corso, e considerata l'importanza delle modifiche procedurali e di semplificazione inerenti la VAS, è stato stabilito che per i procedimenti di VAS iniziati dal 18 febbraio 2010, data di entrata in vigore della l.r. 10/2010, e non conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le nuove norme, fatte salve le fasi procedurali già definite con la precedente normativa.
Andrea Settembre
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