01/01/2013 - 01:00

Quarto conto energia: arriva l'obbligo di iscrizione dei grandi impianti

Dopo la caotica pubblicazione del decreto del quarto conto energia iniziano ad emergere i primi aspetti pratici: questo è il primo di una serie di interventi indirizzati a guidare praticamente l'operatore.
Il Decreto interministeriale del 5 maggio 2011 (nel seguito "Decreto") definisce i criteri di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016.

Tale atto normativo ha introdotto, per il periodo primo giugno 2011 - 31 dicembre 2012, limiti d'incentivazione all'energia prodotta dai cosiddetti "grandi impianti", la cui ammissione agli incentivi è subordinata al rispetto di limiti di costo annuo, regolati attraverso l'iscrizione ad un apposito registro gestito dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito "GSE").

In ottemperanza all'articolo 8, comma 9 del Decreto di cui sopra, è stato emanato le regole tecniche per l'iscrizione al registro dei grandi impianti il quale descrive le modalità, i criteri e le regole per l'iscrizione al registro e per la formazione e gestione delle graduatorie da parte del GSE.

È inoltre allegato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del Decreto, il Protocollo recante i criteri e le modalità in base alle quali i Gestori di Rete verificano la rispondenza tra quanto effettivamente realizzato e quanto dichiarato nella perizia asseverata, inviata al GSE, che certifica il rispetto di quanto previsto all'Allegato 3-B del Decreto e attesta la data di fine dei lavori di realizzazione dell'impianto.

Poi, costituiranno oggetto di un successivo documento la definizione delle informazioni necessarie al processo di censimento degli impianti fotovoltaici per la realizzazione di un'anagrafica unica e le modalità per la loro trasmissione.
Il regolamento in esame confluisce nelle "Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al DM 5/05/2011" che descriveranno le modalità e i criteri per la presentazione, valutazione e gestione delle richieste di incentivazione anche alla luce di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

Partendo da questi presupposti regolamentari è stata attivata la sezione per la presentazione delle richieste di riconoscimento delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia (DM 5/5/2011).

Possono usufruire degli incentivi gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal primo giugno 2011, che non accedono ai benefici previsti dalla L.129/2010, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, appartenenti alle seguenti categorie specifiche: impianti "su edifici" o "altri impianti" (Titolo II del DM 5/5/2011). In particolare, si realizza la predetta distinzione: "piccoli" impianti; "grandi" impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 o che risultano iscritti al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dal DM  5/5/2011; impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (Titolo III); impianti fotovoltaici a concentrazione (Titolo IV).
Per richiedere gli incentivi i Soggetti Responsabili degli impianti o i Referenti Tecnici delegati sono tenuti a utilizzare il portale applicativo raggiungibile attraverso il link https://applicazioni.gse.it  .

 Infine, si approfitta di questo studio per riportare alcune delle definizioni più importanti per la corretta registrazione degli impianti.

Condizioni Nominali: condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25.

Costo di investimento: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico.

Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico: prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: 1. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; 2. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; 3. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Edificio: come definito da articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni;

Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico: 1. per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del Soggetto Responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica. Invece, per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del Soggetto Responsabile e immessa nella rete elettrica.

Impianto fotovoltaico su edifici: impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate nell'allegato 2 del Decreto in parola.

 Piccoli impianti: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul 5 posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

Impianto fotovoltaico o sistema solare fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

Impianto fotovoltaico multi-sezione: impianto fotovoltaico nella titolarità di un solo soggetto responsabile, a condizione che: - ciascuna sezione dell'impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura di misura dell'energia prodotta; - il Soggetto Responsabile consenta al GSE l'acquisizione per via telematica delle misure rilevate (anche per il tramite del Gestore di Rete); - a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia installativa; - la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile e che tutte le sezioni entrino in esercizio entro 2 anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione.

Potenza nominale (o massima o di picco o di targa) dell'impianto fotovoltaico: potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime o di picco o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali.

Potenziamento: intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la
cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione
aggiuntiva dell'impianto medesimo.

Produzione aggiuntiva di un impianto: aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in
kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento; per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia
prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento
di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto e la potenza
nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento.

Produzione annua media di un impianto: media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive.

Punto di connessione: punto della rete elettrica, di competenza del Gestore di Rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica così come definito nella delibera ARG/elt 125/10.

Referente tecnico: soggetto delegato dal Soggetto Responsabile a espletare tutte le pratiche tecniche e
amministrative con il GSE.

Rifacimento totale: intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

Servizio di scambio sul posto: servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata
e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Sistema informatico: sistema informatico realizzato dal GSE per la gestione delle richieste di incentivazione e/o delle richieste di iscrizione al registro per gli impianti fotovoltaici. Il sistema si divide in due macro aree: 1. l'Applicazione Web utilizzata dai Soggetti Responsabili o dai Referenti Tecnici per caricare la documentazione e presentare la richiesta di incentivazione e/o la richiesta di iscrizione al registro;
2. l'Area Intranet utilizzata dal GSE per la gestione delle richieste di incentivazione caricate dai Soggetti Responsabili o dai loro Referenti Tecnici.

Applicazione GMD (Gestione Misure Distributori): portale informatico utilizzato per lo scambio di dati tra i Gestori di Rete e il GSE.

Soggetto Responsabile: soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonché il soggetto che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 8 del Decreto.

Utente dell'applicazione: soggetto designato dal Soggetto Responsabile, con mandato con rappresentanza, a interagire con il sistema informatico del GSE. L'Utente dell'applicazione può coincidere con il Soggetto Responsabile o con il Referente tecnico.

Costo indicativo cumulato annuo degli incentivi o costo indicativo cumulato degli incentivi: è la
sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 387 del 2003 e di quelli di cui all'articolo 2-sexies del Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua o effettiva, laddove disponibile, o per la producibilità annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile.
Costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo o costo indicativo degli incentivi nel periodo:è il costo, calcolato con le modalità di cui al punto precedente, in riferimento alla potenza dei piccoli e grandi impianti fotovoltaici ammessi alle incentivazioni nei periodo di riferimento stabiliti all'articolo 4 del Decreto.

Componente incentivante delle tariffe: fino al 31 dicembre 2012 è il valore delle tariffe incentivanti: successivamente a tale data, è convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa premio sull'autoconsumo.
Certificazione di fine lavori: è la comunicazione di fine lavori, corredata dalla perizia asseverata, inviata dal Soggetto Responsabile al GSE e in copia al Gestore di Rete, nelle tempistiche previste dall'articolo 6, comma 3, lettera b) del Decreto.

Verifica della rispondenza della perizia asseverata di fine lavori: è la verifica sull'impianto, effettuata dal Gestore di Rete in merito alla rispondenza tra quanto dichiarato nella perizia asseverata e quanto effettivamente realizzato, in conformità a quanto indicato nel Protocollo allegato alle presenti Regole Tecniche.

Numero identificativo del GSE: è il codice associato all'impianto fotovoltaico censito sul sistema
informatico del GSE.

Impianto a progetto: è l'impianto in fase di sviluppo per il quale non sono stati ancora completati i lavori, sono stati ottenuti i pertinenti titoli autorizzativi e si dispone della soluzione di connessione alla rete elettrica, redatta dal Gestore di Rete e accettata dal Soggetto Responsabile.

Impianto nello stato di fine lavori: è l'impianto i cui lavori sono stati terminati in conformità a quanto riportato nell'allegato 3-B del Decreto.

Impianto in esercizio: è l'impianto collegato in parallelo con il sistema elettrico, in cui sono installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia elettrica prodotta e scambiata o ceduta con la rete e per il quale risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.
Codice di rintracciabilità: è il codice assegnato dal Gestore di Rete, come definito ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'allegato A della delibera AEEG 99/08 e s.m.i, comunicato al Soggetto Responsabile nel preventivo di connessione, per l'individuazione dell'impianto.

Frangisole: struttura collegata alle superfici verticali di edifici, atta a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti.

Impianto a inseguimento: impianto i cui moduli sono montati su apposite strutture mobili, fissate al terreno, che, ruotando intorno ad uno o due assi, inseguono il percorso del sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare.

Pensilina: struttura accessoria posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso. I moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri.

Pergola: struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.I moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri.

Serra fotovoltaica: struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

Tettoia: struttura posta a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi. Infine si ricorda che i moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri.
 
Alessio Elia
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