13/01/2016 - 12:46

Prodotti al carbone vegetale, ministero Salute: non chiamatelo pane

E' lecita la produzione di prodotti di panetteria che aggiungano agli ingredienti di base, cioè acqua lievito e farina, anche il carbone vegetale come additivo colorante ma solo nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia.
 
Non è però ammissibile usare nella etichettatura, presentazione e pubblicità di questi prodotti la denominazione "pane" , sia che siano confezionati sia sfusi.  A precisarlo è una nota diffusa dal ministero della Salute dopo le ultime vicende legate alla diffusione in commercio del cosiddetto "pane al carbone vegetale" contenente il colorante E153, vietato dalla legislazione nazionale ed europea. 
 
Secondo il ministero non è inoltre possibile aggiungere nelle etichette di questi prodotti alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l'organismo umano, visto che esso viene usato esclusivamente come additivo colorante e non come ingrediente principale.
 
La nota sul cosiddetto "pane nero", indirizzata agli assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, precisa inoltre che il carbone vegetale o attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l'altro, come colorante (E153) o come sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.
 
Se tale sostanza viene utilizzata per colorare, le disposizioni applicabili cui fare riferimento sono contenute nel regolamento CE n. 1333/2008 per le condizioni d'impiego (dosi e prodotti alimentari) e nel regolamento CE n. 231/2012 per i requisiti di purezza dello stesso additivo.
 
Se l'impiego del carbone attivo negli alimenti è motivato per il suo effetto benefico sulla salute occorre fare riferimento al regolamento UE n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari diverse, da quelli facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
 
In particolare nell'allegato di quest'ultimo provvedimento per il carbone attivo è riportata la seguente indicazione: "il carbone attivo contribuisce la riduzione dell'eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto".
Rosamaria Freda
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