01/01/2013 - 01:00

Principio di precauzione e ricerche petrolifere: no all'air gun.

La prospezione petrolifera effettuata con lo strumento dell'air gun deve essere vietata se il progetto di ricerca degli idrocarburi del quale fa parte non viene considerato nella sua integrità e soprattutto se non si valutano le conseguenze alla luce del principio di precauzione: si analizza la sentenza del TAR Puglia Lecce, sez. I, sentenza 14 luglio 2011, n. 1341.

E' doveroso analizzare la sentenza del TAR Puglia Lecce, sez. I, sentenza 14 luglio 2011, n. 1341 sulla seguente questione: l'impiego del sistema dell'air gun per le ricerche petrolifere lungo le coste salentine in relazione al principio di precauzione.


L'air gun consiste  nella esplosione di un quantitativo di aria a velocita' notevolissima la quale, in caso di presenza di giacimenti restituisce a bordo di una nave sentinella un'onda rivelatrice della presenza dei medesimi.


Questo tipo di operazione, secondo il collegio leccese, deve essere valutato nella sua complessità anche se diviso in più moduli in quanto già dalla presentazione del progetto di indagine deve essere evidenziato come valutazione consistente in più elementi.


Per questo motivo il soggetto privato, è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l'organo cui e' attribuito il compito di monitorare gli effetti sull'ambiente del suo progetto, il che implica che non puo' smembrare un unico programma di ricerca (prospezione) in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull'ambiente.


Questo approccio trova conferma nella giurisprudenza.


In particolare, il Consiglio di Stato con la pronuncia della propria quinta sezione in data 16 giugno 2009, n. 3849 si e' pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria, affermando che "La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non puo' essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per «tronchi» o «lotti»; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell'opera, ostante alla possibilita' che, con meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente suddivisa infrazioni eseguite in assenza della valutazione, perche' , isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo".


Come se non bastasse questo principio trova conferma anche nella sentenza del TAR Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010, n. 986 secondo cui: " La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilita' , anche la semplice possibilita' di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attivita' , sfuggendo, per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual e' quello dell'integrita' ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarita' dell'area, possono implicare l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi".


Partendo da quest'obbligo metodologico sottolineato, nella sua necessarietà dai giudici, si deve applicare a vicende anche potenzialmente impattanti il principio di precauzione consistente nel divieto di compiere un'attività umana, anche di fronte ad incertezza scientifica, se questa può generare un danno grave ed irreversibile sull'ecosistema e sulla salute umana.


In questa maniera un principio come quello citato nato confusamente e sommessamente in ambito internazionale trova una interessante e concreta applicazione per salvaguardare un patrimonio collettivo come i fondali marini custoditi dalle acque intorno al Salento. 

Alessio Elia
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