22/02/2013 - 16:44

Principio di precauzione e gestione dei rifiuti

Il principio di precauzione rappresenta ormai un criterio imprescindibile per la gestione delle attività umane che impattano direttamente sull'ambiente.

Il principio di precauzione rappresenta ormai un criterio imprescindibile per la gestione delle attività umane che impattano direttamente sull'ambiente.


Partendo dal ruolo imprescindibile ricoperto dal predetto principio, l'art. 301, 2° comma, D.Lgs. 152/2006 stabilisce che : "quando la salute o l'ambiente possono essere danneggiati da un'attività, andrebbero prese misure precauzionali anche se alcuni rapporti di causa ed effetto non sono stati provati scientificamente in maniera completa. Il peso della dimostrazione dell'innocuità dovrebbe ricadere su chi propone l'attività piuttosto che sul pubblico. Il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici".


Tale disposizione, che è di chiara influenza comunitaria, costituisce il parametro di riferimento per valutare, in anticipo, la realizzazione di attività umane rispetto all'ecosistema nel quale queste verranno svolte.


Ovviamente tra tali attività si deve annoverare la gestione dei rifiuti e del loro smaltimento.


Considerando tale presupposto, l'amministratore nella qualificazione in termini di sperimentalità o meno di un impianto, non deve basarsi su un alogica meramente nominalistica o quella ma sulla necessità di tutelare, nel modo migliore possibile, la salute dei cittadini e dell'ambiente.


E' pertanto necessaria un'analisi concreta e profonda dell'impatto ambientale, superando la circostanza che il processo tecnologico per lo smaltimento dei rifiuti sia in una fase sperimentale.


Per completezza si ricorda che il testo unico per l'ambiente definisce "sperimentale" l'impianto che rispetti le caratteristiche seguenti:


a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;


b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
 

Alessio Elia
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