18/06/2013 - 16:58

Partecipazione azione amministrativa e tutela paesaggio

Il procedimento amministrativo per l'autorizzazione di un elettrodotto deve garantire la partecipazione all'azione amministrativa degli enti locali e territoriali interessati e deve garantire la valutazione della migliore soluzione per evitare o ridurre la compromissione del paesaggio.

La realizzazione di un elettrodotto presuppone una preventiva analisi delle modalità attraverso cui ridurre o eliminare la compromissione del patrimonio culturale.


Richiede, come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 3205 del 10 giugno 2013, la valutazione partecipata da parte anche degli enti locali interessati, della effettiva praticabilità di soluzioni alternative di tracciato.


Si descrive il reticolato normativo di riferimento per la questione.


In primo luogo viene l'art. 1-sexies del d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 e successivamente modificato dall'articolo 27, comma 24, lettera a), della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale prevede che "la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate".

Tale autorizzazione "sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi".


Poi, il comma 3 del medesimo decreto-legge prevede che l'autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che può essere avviato sulla base di un progetto preliminare e al quale "partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere".
Da tale diposizione discende che è la necessaria partecipazione al procedimento della Regione e dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

A questi non spetta, peraltro, l'accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi (dal momento che, come prevede il primo comma, competente all'accertamento è lo Stato), ma solo l'espressione di un parere.

 

Alessio Elia
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