05/03/2013 - 19:07

Parchi Eolici e Tutela Paesaggistica: gerarchia di valori e valutazione degli interessi

IL Consiglio di Stato ribadisce che la tutela del paesaggio è ostativa al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione del parco eolico
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 220 del 15 gennaio 2013 si è occupato della questione della incompatibilità di un parco eolico per contrarietà con il vincolo paesistico.
Molteplici gli spunti di riflessione che emergono dalla sentenza in commento.
Il primo riguarda il rapporto tra l'art. 12 D. Lgs. 387/2003 che disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica e l'art. 14 quater L. 241/90 che disciplina gli effetti del dissenso espresso nella conferenza dei servizi convocata per il rilascio dell'autorizzazione. Ebbene il Consiglio di Stato chiarisce che "nessuna previsione dell'art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 o dell'art. 14-quater, comma 1, l. n. 241 del 1990 ....... trasforma quello che è e deve essere un giudizio di ordine tecnico, che compete con i rispettivi atti (o manifestazioni in conferenza di servizi) alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in un giudizio di discrezionalità amministrativa, con il quale si debba pretermettere la cura del rispettivo interesse per autolimitarlo in via discrezionale in favore dell'interesse in ipotesi configgente". Il ragionamento vale a ribadire che il favor in ordine all'iter autorizzatorio degli impianti è essenzialmente di tipo procedimentale e non vale ad obliterare la tutela di altri beni - nel caso di specie di natura paesaggistici - con pari o superiore rilievo costituzionale tenendo in mente che la lettera del medesimo art. 12 D. Lgs. 387/2003 subordina il rilascio dell'autorizzazione unica al "rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico".
Del resto, nel caso degli impianti eolici, il Consiglio di Stato ribadisce che si tratta di manufatti con un notevole impatto visivo non "inferiore a quello ordinario dei manufatti" e tale da far ricomprendere le torri eoliche nel novero delle nuove edificazioni ove si consideri " che, anche avuto riguardo alla necessità di realizzare, per ogni generatore, un plinto in calcestruzzo armato emergente fuori terra per una superficie di sedici metri quadrati e una piazzola antistante, le opere risultano visibili e di impatto panoramico negativo".

Altro elemento di interesse della sentenza in commento è la qualificazione e l'inquadramento giuridici della deliberazione del Consiglio dei Ministri che, ex art. 14 quater L. 241/90, interviene quando l'intesa tra le diverse Amministrazioni non venga raggiunta.

Quando una tale evenienza si verifica la decisione viene devoluta "ad un altro e superiore livello di governo e con altre modalità procedimentali." Tale superiore livello si sostanzia ed assume le connotazioni di una "decisione governativa di lata discrezionalità" che coinvolge la "responsabilità propria del Governo ed esprime in concreto un raccordo tra attività amministrativa e attività politica".
Vincenzo Tabone
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