01/01/2013 - 01:00

Paesaggio ed energie rinnovabili: la nuova collaborazione

Il paesaggio e le energie rinnovabili rappresentano il nuovi soggetti deputati al cambiamento dello territorio. Non si parla di sfida e contrapposizione ma, al contrario, di collaborazione e reciproco scambio all'interno del quale avviene un reciproco arricchimento.
La disciplina delle energie alternative e rinnovabili coinvolge vari interessi, pubblici e privati, aventi tutti dignità costituzionale: la tutela del paesaggio, la tutela dell'ambiente, della salute, dello sviluppo sostenibile e dell'iniziativa economico privata.

In un sistema pluralistico come il nostro, l'amministrazione preposta alla tutela dei valori paesaggistici deve valutare la compatibilità dell'impianto IAFR con i vincoli paesaggistici effettuando, in sede di motivazione dell'atto autorizzativo un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti.

Infatti, nel potenziale conflitto fra le esigenze correlate all'esercizio dell'attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica, e quelle sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio), l'Amministrazione deve, in particolare, ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma deve piuttosto, come indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale, 10 luglio 2002, n. 355, ricercare una soluzione comparativa della dialettica fra le esigenze dell'impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali.

 Sulla necessità che la prevalenza del valore paesaggio non si traduca in un'affermazione totalizzante del medesimo si è espressa anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 196 del 24 giugno 2004), secondo cui la tale interesse "non legittima in un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle Pubbliche Amministrazioni; in altri termini, la primarietà degli interessi che assurgono alla qualifica di valori costituzionali non può che implicare l'esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all'interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative".

D'altronde, è sufficiente affermare, in punto di chiusura, che, "il confronto fra tutela paesaggistica e tutela ambientale è una delicata operazione che l'amministrazione è piuttosto chiamata a compiere avuto riguardo non ad arbitrarie prese di posizione rispondenti alle sensibilità culturali di ciascuno (...), ma al livello di tutela e al grado di compatibilità che l'ordinamento ha - normativamente - stabilito, quale risultante dall'esercizio del potere sovrano: secondo l'orientamento per cui le linee fondamentali del processo ricostruttivo del sistema delle tutele territoriali si fondano, nel nostro ordinamento, sulla preliminare constatazione della impraticabilità di una visione unitaria (panurbanistica, panambientale, o paesaggisticocentrica) del sistema stesso" (T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. II, 4 maggio 2007).
  
Alessio Elia
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