01/01/2013 - 01:00

Napolitano firma il decreto per le energie rinnovabili

Si riporta una breve sintesi sul decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 28/2009/CE: un testo (firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano)sicuramente singolare perché rende meno vantaggiosi gli investimenti nelle rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% di energie rinnovabili entro il 2020. Sarà interessante seguire i catastrofici effetti che ci saranno sullo sviluppo della green economy e, al contempo, sarà doveroso valutare come e quando emergeranno i tanti problemi di latente incostituzionalità del testo che si riporta
Il Governo, come ormai noto, ha licenziato lo schema definitivo del decreto legislativo(firmato  il  07.03.2011 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano)   per l'adozione della direttiva comunitaria 28/2009/CE insieme agli obiettivi di tutela del paesaggio e dell'agricoltura (nonostante oltre alle parole non ci siano mai stati dei seri tentativi legislativi e di governance).

Senza alcuna pretesa di descrivere con completezza l'intero articolato e le relative criticità si espongono di seguito le principali novità di questo testo normativo. In primo luogo, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

Nello specifico, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

 Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome dovrebbero individuare i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.

Inoltre, lo schema di decreto in esame prevede che con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili
Scendendo nello specifico e focalizzando l'attenzione sul settore del solare, emerge che uno dei punti di maggiore impatto negativo con il comparto del fotovoltaico è sicuramente costituito dal disposto del comma 4 dell'articolo 10 secondo cui dalla data di entrata in vigore del  decreto in parola , per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti tecnici previsti:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

E' però specificato che i limiti di cui sopra non si applica ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.

Per finire sul punto è doveroso ricordare che la disciplina tratteggiata finora non si estende agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per una questione di brevità espositiva e al contempo di completezza dei contenuti si allega lo schema (firmato   07.03.2011 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano)  oggetto del presente intervento.
 
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Alessio Elia
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