01/01/2013 - 01:00

Opere in cemento armato in zona sismica

Sono considerate "opere di conglomerato cementizio armato", normale o precompresso, "quelle, composte da un insieme di elementi strutturali collegati tra loro ed esplicanti una funzione statica che portano all'ampliamento dell'edificio realizzato rispetto a quello autorizzato - Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 17 febbraio 2012 (Ud. 17/11/2011), Sentenza n. 6588.
La Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 17 febbraio 2012 (Ud. 17/11/2011), con la Sentenza n. 6588, ha affermato che la realizzazione di un insieme di elementi strutturali collegati tra loro ed esplicanti una funzione statica che portano all'ampliamento dell'edificio realizzato sono da considerare "opere di conglomerato cementizio armato", normale o precompresso , a norma degli artt. 53 e 64, 10 comma, del D.P.R. n. 380/2001.

Nel caso di specie, il Tribunale di Agrigento affermava la responsabilità penale:

a) di A. G. in ordine ai reati di cui agli artt. 64, 65, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato, quale proprietario committente, opere edilizie in cemento armato omettendo di effettuare la previa denunzia ed il prescritto deposito del progetto esecutivo - in F., in epoca antecedente e prossima al 7.11.2007) e agli artt. 93 e 95 D.P.R. n, 380/2001 (per avere eseguito i lavori anzidetti, in zona sismica, senza darne le dovute preventive comunicazioni);

b) di P. P. C.in ordine al reato di cui agli artt. 64 e 71 D.P.R. n. 380/2001 (per avere, quale direttore dei lavori, realizzato opere edilizie in cemento armato senza la predisposizione di un progetto esecutivo - in Favara, in epoca antecedente e prossima al 7.11.2007).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore degli imputati, il quale eccepiva: la erronea interpretazione delle disposizioni riferite alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato, in quanto le opere realizzate non costituivano elementi strutturali di un edificio e non avevano funzione statica; la immotivata mancata concessione dell'attenuante per fatto di speciale tenuità.

La Corte afferma che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

Infatti, a norma dell'art. 64, 10 comma, del D.P.R. n. 380/2001 "la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità" e, secondo l'art. 53 dello stesso D.P.R., sono considerate "opere di conglomerato cementizio armato", normale o precompresso, "quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica".

Ne consegue che un'opera, per essere sottoposta alla disciplina in oggetto, deve risultare dal concorso di una pluralità di strutture e che restano al di fuori della normativa le opere costituite da un'unica struttura come, ad esempio, l'architrave di una porta.

La circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici - Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio tecnico centrale ebbe a specificare, in proposito, che "si considerano, ai sensi della legge n. 1086/1971, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate fra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse all'applicazione dell'art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera".

Sostiene la Corte che: "Nella fattispecie in esame, secondo quanto accertato dal giudice del merito, l'intervento incriminato è consistito, appunto, in un insieme di elementi strutturali collegati tra loro ed esplicanti una funzione statica (che hanno portato all'ampliamento dell'edificio realizzato rispetto a quello autorizzato) al quale le norme incriminatrici fanno riferimento".

Relativamente all'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., il Collegio sostiene che essa è applicabile solo ai delitti e non anche alle contravvenzioni di tipo urbanistico ed edilizio (Cass., Sez. III: 10.6.2009, n. 23872; 15.4.2002, n. 14190; 26.5.1994, n. 6187).

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Andrea Settembre
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