01/01/2013 - 01:00

Opere di sbancamento del terreno e usi diversi da quelli agricoli

Il permesso di costruire è necessario nei casi non connessi all'esercizio dell'agricoltura in cui la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza delle opere di sbancamento realizzate in concreto - Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 28/12/2011 (Ud. 24/11/2011), Sentenza n. 48479.
Le opere di sbancamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidano sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (Cass., Sez. III, 24.2.2009, n. 8064).

Anche in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 25.3.2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22.5.2010, n. 73, l'art. 6, comma 1 - lett.d), del T.U. n. 380/2001 prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se "strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali".

"Il permesso di costruire è invece necessario nei casi non connessi all'esercizio dell'agricoltura in cui la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza delle opere di sbancamento realizzate in concreto" (Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 28/12/2011 (Ud. 24/11/2011), Sentenza n. 48479).

Nella specie i giudici del merito avevano accertato (razionalmente deducendolo dalla documentazione fotografica in atti, dall'utilizzazione non occasionale di un escavatore e dalla deposizione del verbalizzante F.) le rilevanti dimensioni dello sbancamento, che in maniera meramente assertiva veniva minimizzato nel ricorso.

La corte sosteneva, inoltre, che è incoerente il riferimento difensivo (del ricorrente) all'attività estrattiva o di sfruttamento di cava (non soggetta ad autorizzazione comunale), perché lo sbancamento ha avuto ad oggetto i margini di una strada interpoderale, in un fondo appartenente a persona residente all'estero, laddove per "cave" devono intendersi i luoghi dai quali possono estrarsi (con o senza scavi) le sostanze elencate fra i materiali di seconda categoria dall'art. 2 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 (legge mineraria), sia che i giacimenti affiorino alla superficie sia che si trovino nel sottosuolo (Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 28/12/2011 (Ud. 24/11/2011), Sentenza n. 48479).
Andrea Settembre
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