01/01/2013 - 01:00

UNICO e settore energetico:circolare 35/E 18 giugno 2010 Agenzia delle Entrate

Nuove variabili rendono più vantaggioso l'investimento, in forma societaria, nel settore della produzione energetica nel settore delle rinnovabili: la circolare 35/E del 18 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate spiega i vantaggi e premiali fiscali della green economy
Il settore energetico si arricchisce, a partire dalle dichiarazioni fiscali delle imprese 2011, di una nuova variabile tributaria: l'addizionale di 6,5% dell'aliquota i tassazione IRES in ottemperanza dell'articolo 56 comma 3 della legge 23 luglio 2009 n.99 recepito e disciplinato dalla circolare 35/E del 18 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate .

Si tratta di una maggiorazione riservata ad imprese operanti nel settore energetico con specifico riferimento alle persone giuridiche ( spa, srl, società in accomandita per azioni, e società europee di cui al regolamento CE n.2157/2003, società cooperative, enti pubblici e privati, trust e cioè i soggetti passivi IRES indicati nel TUIR all'articolo 73).

L'addizionale in parola si applica in conseguenza delle seguenti attività: ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;raffinazione petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatti e gas naturale; produzione commercializzazione di energia elettrica da fonti fossili, da fonte idroelettrica e cogenerazione. Non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare- fotovoltaica o eolica.

Infine, bisogna evidenziare che l'addizionale IRES si applica anche nel caso in cui i guadagni maggiori dipendano dalle attività sopraindicate e nell'ipotesi, non improbabile, di consolidato.
Alessio Elia
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