10/04/2015 - 13:45

Nucleare: è stallo al Senato su ddl protezione materiali radioattivi. Ecco cosa prevede il testo

Stop al Senato per il disegno di legge che ratifica la Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, già approvato dalla Camera. L'aula di palazzo Madama ha infatti mancato il raggiungimento del numero legale necessario per esaminare il provvedimento rimandando il tutto al 21 aprile prossimo.
Ma cosa stabilisce il testo? E perché ancora non è stato ancora definitivamente approvato? 
 
Il disegno di legge contiene la ratifica dei 14 emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980, adottati a Vienna nel 2005. Il testo è finalizzato, in particolare, ad adeguare la normativa nazionale alle previsioni del pacchetto di emendamenti alla Convenzione del 1980, derivanti dall'aggravarsi del contesto della sicurezza globale conseguente ai fatti dell'11 settembre 2001, in particolare attraverso una estensione del documento anche all'ambito del trasporto delle materie nucleari, all'impiego generale delle materie e alla protezione delle installazioni, e con particolare attenzione al concetto di sabotaggio.
 
La Convenzione del 1980 è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare, che fissa misure sulla prevenzione, la detenzione e le sanzioni delle violazioni in tale settore, con particolare riferimento alla fase del trasporto internazionale. In vigore a livello internazionale dal febbraio 1987, la Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 704 del 1982.
 
Nello specifico gli emendamenti prevedono la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riferibili ad un uso non autorizzato e criminoso di questo materiale e dei relativi impianti. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l'attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio. Gli Stati parte della Convenzione sono altresì interamente responsabili dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio. 
 
È prevista inoltre la cooperazione tra i Paesi in caso di furto o sabotaggio o di rischio di situazioni del genere evenienze, da realizzarsi in forma di scambio di informazioni con la garanzia della riservatezza in rapporto a terzi. I reati contemplati dalla Convenzione possono dare luogo a procedure di estradizione tra gli Stati membri. Ulteriori aspetti sono relativi ai principi del danno ambientale e della sicurezza delle informazioni classificate.
 
Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione consta, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, di dieci articoli, i primi due dei quali ineriscono all'autorizzazione alla ratifica ed all'ordine di esecuzione. Altre disposizioni relative ad ambiti di competenza degli affari esteri si trovano nell'articolo 3, che richiama alcune definizioni aggiuntive introdotte dagli emendamenti del 2005, al fine di chiarire in maniera univoca le accezioni utilizzate ("protezione fisica attiva", "protezione fisica passiva", "piano di protezione fisica") e di individuare esattamente le competenze specifiche per le singole azioni di protezione dei materiali e degli impianti nucleari.
 
L'articolo 4 individua le amministrazioni competenti per l'applicazione della Convenzione. Il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile degli adempimenti internazionali, quello dell'Interno per la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto, il dicastero dello Sviluppo economico per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari. E ancora. Il ministero dell'Ambiente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale, infine, per la formulazione di pareri tecnici, per gli accertamenti delle violazioni e per l'esercizio dei controlli sulla protezione.
 
L'articolo 5 precisa le competenze per quanto riguarda agli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari, quale base necessaria per la predisposizione dei piani di protezione fisica passiva, mentre l'articolo 6 definisce il quadro autorizzativo per la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari nonché per i trasporti.
 
L'articolo 8 del ddl inserisce nel codice penale il nuovo delitto di attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari e lo punisce con la reclusione da quattro a otto anni. In considerazione dell'approvazione del ddl sui reati ambientali, le commissioni hanno soppresso gli articoli 10, 11 e 12, concernenti il reato di traffico e abbandono di materie nucleari. 
 
Clicca qui per scaricare il testo completo del disegno di legge. 
Rosamaria Freda
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