01/01/2013 - 01:00

Normativa: Inquinamento:TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7 luglio 2009, n. 1786 Potere del sindaco.

Il sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento: tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva
L'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), come introdotto dal decreto legislativo n. 4 del 2008, rubricato "principio dell'azione ambientale" consacra il modello di "governance ambientale", ossia di un modello di gestione dei beni ambientali non più ispirato al classico modello gerarchico ma ad un nuovo stile di governo diversamente caratterizzato da un maggior grado di cooperazione ed interazione tra poteri pubblici da una parte ed attori non statuali dall'altra parte (realtà economica e realtà sociale). La governance ambientale presuppone, in chiave di progressiva democratizzazione dei processi decisionali in subiecta materia e nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art., 118, quarto comma, Cost., necessità di visione comune intorno ad un problema, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per raggiungere risultati migliori (nella specie, il Tar ha ritenuto che un comitato cittadino fosse pienamente legittimato a richiedere l'attivazione dei poteri sindacali di cui all'art. 217 TUS). Pres. Ravalli, Est. Santini - Comitato C. (avv. Russo) c. Comune di Taranto (n.c.)
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Tommaso Tautonico
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