27/11/2013 - 18:39

No rifiuti in area agricola

Non è possibile realizzare una piattaforma per rifiuti speciali non pericolosa in un'aria di particolare pregio agricolo.

La diffusa presenza di produzioni agricole di alta qualità e tipicità in un territorio rappresenta una condizione sufficiente e necessaria per impedire la realizzazione di un impianto per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in area agricola.

Da ciò discende che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali di riferimento che contempli tale divieto è legittimo.


A tal riguardo è interessante considerare il prevalente indirizzo giurisprudenziale ,( ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640 e TAR Puglia Sez. I, n. 1340, del 24 settembre 2013) il quale ha rimarcato che:" ... circa l'esatta individuazione della natura del potere e l'ampia latitudine della discrezionalità esercitata dall'amministrazione in sede di VIA, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell'ambiente inteso in senso ampio, il collegio non intende deflettere dagli approdi esegetici cui è pervenuta la più recente giurisprudenza (internazionale e nazionale), da cui emerge la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate, giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561; sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. V, 12 luglio 2009, n. 3770; Corte giust., 25 luglio 2008, c142/07; Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co. 1, e 88, co. 2, lett. d) c.p.a.).


Nella propria attività di emissione di un giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo.


Peraltro, il consolidato principio di diritto affermato nella citata decisione del Consiglio di Stato è applicabile anche con riferimento alle altre valutazioni, compiute dall'Amministrazione resistente nei censurati provvedimenti, relativamente all'uso del suolo, alla presenza di elementi di carsismo sull'area prescelta per la localizzazione dell'opera, alla "tutela della popolazione", alla mancanza di idonee indicazioni progettuali relative alla gestione dell'approvvigionamento idrico dell'impianto.
 

Alessio Elia
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