01/01/2013 - 01:00

Munizioni atossiche per la caccia

L'obbligo di munizioni atossiche per la caccia non è una semplice raccomandazione ma un indirizzo vincolante per le pubbliche amministrazioni ed enti locali.
L'obbligo di adoperare munizione atossiche nella caccia diviene oggetto di interesse da parte dei giudici del TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I, attraverso la loro sentenza n.438 del 22 maggio 2012.

La sentenza in parola nasce dalla seguente vicenda processuale: la Lega per l'abolizione della caccia (LAC) impugnava, chiedendone l'annullamento, l'art. 2 della delibera della Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 195/11 pubblicata all'albo pretorio in data 21/7/2011 avente ad oggetto l'adozione del calendario venatorio. In particolare la Lac lamentava come detto art.2 consenta la caccia agli ungulati (tra cui caprioli, daini, mufloni e cinghiali) senza vietare l'uso di munizioni al piombo, nonostante la loro asserita tossicità.

Il nodo focale della questione è rappresentato dal valore da attribuire al parere dell'I.S.P.R.A. n.19114 del 6 giugno 2011: parere o semplice spunto di riflessione?

Secondo i giudici amministrativi, l'atto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale non può essere considerato una mera raccomandazione dotata di semplice potere di indirizzo riguardo le misure da adottare per eliminare l'uso di sostane tossiche per la salute dell'uomo.

Infatti nel predetto documento, si sottolinea la "potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili", e si auspica la totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati.

Dunque, rilevata la natura di vero e proprio parere del documento in questione, l'amministrazione avrebbe dovuto, quanto meno, motivare in ordine alle ragioni che l'hanno indotta a non seguire le indicazioni in esso contenute. 
Alessio Elia
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