01/01/2013 - 01:00

Modificazione del territorio e concessione edilizia: quando l'opera non può essere considerata "pertinenza" ai fini urbanistico - edilizi

Soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla "res principalis", indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa - Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 31 gennaio - 2 febbraio 2012, n. 615
Il manufatto non puo' essere definito quale "pertinenza" quando esso è di notevoli dimensioni (nel caso di specie oltre 180 mq. di superficie), è stabilmente collegato al suolo, rappresenta di fatto uno stabile ampliamento dell'immobile cui inerisce ed è tale da comportare una durevole e non irrilevante trasformazione del territorio.

E' questo il principio stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 31 gennaio - 2 febbraio 2012, n. 615.

Nel caso di specie, la società P. Pa. proponeva appello impugnando la sentenza 16 novembre 2011 n. 1690, con la quale il TAR per la Toscana, sez. III, respingeva il ricorso proposto avverso l'ordinanza 31 gennaio 1996 n. 18, con la quale il Sindaco del Comune di *** ingiungeva la demolizione di una pensilina realizzata su un immobile di sua proprietà, in loc. Q. al P..

La pensilina oggetto del provvedimento di demolizione impugnato in I grado, è costituita, infatti, "da travi in ferro con copertura in materiale plastico, che per la parte posteriore poggia al suolo in adiacenza al fabbricato e per la parte anteriore poggia sul muro di tenuta in c.a. di fronte al fabbricato".

Secondo i Giudici di primo grado "l'opera realizzata, per un verso, appare diversa da quella assentita con autorizzazione edilizia n. 1213/1993, avente ad oggetto l'installazione di una tettoia estensibile; per altro verso, essa, per estensione e inamovibilità, si presenta come opera permanente comportante una modifica del territorio, abbisognevole pertanto di concessione edilizia".

Come il Consiglio di Stato ha già avuto modo di osservare (Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2011 n. 3134 e 31 marzo 2009 n. 1998), ciò che caratterizza una "nuova costruzione", è il carattere di stabilità e permanenza del manufatto, tale da implicare una trasformazione del territorio.

Quanto al concetto di "pertinenza", ai sensi e per i fini di cui all'art. 7 d.l. n. 9/1982, conv. in l. n. 92/1982, tale da richiedere non già la concessione edilizia, bensì la mera "autorizzazione", la giurisprudenza amministrativa ne ha rilevato la differenza da quello di cui all'art. 817 cod. civ., affermando che "esso è caratterizzato sia da un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale, cioè da un nesso che non consenta, per natura e struttura dell'accessorio, altro che la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole";

"Sia dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla "res principalis", indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa" (Cons. Stato, sez. II, 12 maggio 1999 n. 729; sez. V, 23 marzo 2000 n. 1600).

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che "il manufatto in esame non possa essere definito quale "pertinenza", posto che esso è di notevoli dimensioni (oltre 180 mq. di superficie), è stabilmente collegato al suolo, rappresenta di fatto uno stabile ampliamento dell'immobile cui inerisce ed è tale da comportare una durevole e non irrilevante trasformazione del territorio".

Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che le predette considerazioni non sono contraddette da quanto previsto dall'art. 3.1.3 del Regolamento edilizio di *** (e dalla delibera del Consiglio Comunale n. 29/1994, che ne costituisce esplicitazione), posto che, "per le ragioni esposte, l'opera non può essere considerata "pertinenza" ai fini urbanistico - edilizi. Né rileva che tra le "pertinenze" siano ricomprese le "pensiline", dato che tale inclusione, di per sé in astratto non irragionevole, non può che prevedere un limite logico riferito alle dimensioni di tale manufatto, tali da renderlo una trasformazione stabile del territorio".
Andrea Settembre
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