01/01/2013 - 01:00

Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti

Nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico, per il relativo invio alla Commissione Europea, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione (art. 19 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, verrà definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico, per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione (art. 19 comma 1).

Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico verranno definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano (comma 2).

Con il decreto di cui al comma 2 verrà previsto, inoltre, che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente (comma 2). Verrà previsto, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita (comma 3).
Andrea Settembre
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