01/01/2013 - 01:00

Metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine

Il Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione del 21 marzo 2012 stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari ed abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006.
Con raccomandazione 2011/516/UE della Commissione, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti sono stati fissati i livelli di azione per stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e PCB diossina-simili negli alimenti.

Tali livelli di azione sono, infatti, uno strumento che permette alle autorità competenti e agli operatori di evidenziare i casi in cui è opportuno identificare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione.

Il regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, stabilendo i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari, stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di campionamento e di analisi da applicare per il controllo ufficiale.

Orbene, l'applicazione di nuovi livelli massimi per i PCB non diossina-simili, stabiliti sulla base di un parere scientifico emesso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sui PCB non diossina-simili e per realizzare un'armonizzazione al livello dell'Unione, e l'aggiornamento dei criteri per i metodi di screening hanno richiesto modifiche di rilievo.

È per tale ragione che la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (UE) n. 252 del 21 marzo 2012 nel quale sono stati stabiliti i nuovi metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari ed è stato abrogato il regolamento (CE) n. 1883/2006.

Le disposizioni del presente regolamento riguardano unicamente i metodi di campionamento e di analisi utilizzati per determinare i livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in applicazione del regolamento (CE) n. 1881/2006.

Esse non modificano la strategia di campionamento, i livelli e la frequenza dei prelievi indicati negli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE. Queste disposizioni non modificano inoltre i criteri di campionamento mirato di cui alla decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale.

In particolare, secondo il presente regolamento, per identificare i campioni con livelli significativi di PCDD/F e di PCB diossina-simili può essere utilizzato un metodo di screening di validità ampiamente riconosciuta e ad alto «throughput» (preferibilmente che selezioni campioni che superano i livelli di azione e che assicuri la selezione di campioni che superano i livelli massimi).

I livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili in questi campioni devono essere determinati con un metodo analitico di conferma. È stato quindi stabilito per il metodo di screening requisiti appropriati, che assicurino un tasso di falsi conformi in rapporto ai livelli massimi inferiore al 5 %, e requisiti rigorosi per i metodi di conferma.

Inoltre, i metodi di conferma permettono la determinazione dei livelli anche nel range di background basso. Questo è importante per seguire le tendenze nel tempo, la valutazione dell'esposizione e la ri-valutazione dei livelli massimi e dei livelli di azione.

Per quanto riguarda il campionamento di pesci molto grandi, sono state specificate le modalità di prelievo dei campioni, per armonizzare i metodi utilizzati nell'Unione.

Nei pesci della stessa specie originari della stessa regione il livello di diossine, di PCB diossina-simili e di PCB non diossina-simili può variare in funzione della dimensione e/o dell'età. Inoltre, il livello di diossine, di PCB diossina- simili e di PCB non diossina-simili non è necessariamente lo stesso in tutte le parti del pesce. Per il campionamento dei pesci, sono state quindi specificate le modalità di prelievo e di preparazione dei campioni per armonizzare i metodi utilizzati nell'Unione.

Infine, il regolamento stabilisce che i risultati analitici devono essere resi noti e interpretati in modo uniforme, affinché possano essere armonizzate le misure esecutive adottate nell'Unione.
Andrea Settembre
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