01/01/2013 - 01:00

Lo spargimento di ghiaia

Lo spargimento di ghiaia pur rientrando tra le attività di trasformazione urbanistica di minore rilevanza devono essere assoggettate ad un atto di autorizzazione dell'ente competente.

Lo spargimento di ghiaia pur rientrando tra le attività di trasformazione urbanistica di minore rilevanza devono essere assoggettate ad un atto di autorizzazione dell'ente competente.


In merito a tale problematica, si ricorda la sentenza del TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 3342 11 luglio 2012 che affronta l'attività di spargimento di ghiaia, su di un'area che ne era precedentemente priva.

Questa pronuncia si pone nel solco di un importante filone giurisprudenziale per cui la predetta attività umana è soggetta a concessione edilizia, allorché appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d'uso.


In merito a tale problematica si ricorda l'indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato Sezione V 27 aprile 2012 n. 2450; Consiglio di Stato Sezione V, 22 dicembre 2005, n. 7343; Consiglio di Stato Sezione V, 11 novembre 2004, n. 7324), secondo il quale anche l'attività di spargimento di ghiaia, su di un'area che ne era precedentemente priva, è soggetta a concessione edilizia, allorché appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d'uso. 

Inoltre, tale indirizzo trova conferma nella risalente interpretazione della Cassazione penale, secondo cui deve ritenersi soggetto a concessione lo spianamento di un terreno agricolo ed il riporto di sabbia e ghiaia, al fine di ottenerne un piazzale per deposito e smistamento di autocarri e containers (Cass. pen. 9/6/1982; cfr. altresì è legittimo il provvedimento del sindaco che ordini la riduzione in pristino di un'area destinata, in base al piano regolatore, a verde pubblico, che sia stata coperta di ghiaia, per essere destinata a parcheggio Cons. Stato, sez. II, 15/2/1989 n. 18).  

Alessio Elia
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