01/01/2013 - 01:00

Liberalizzazioni e fotovoltaico

Il nuovo decreto sulle liberalizzazioni recita il de profundis degli impianti a terra prevedendo, al contempo, un ultimo anno per la realizzazione degli impianti già autorizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Il mercato del fotovoltaico sta per rianimarsi almeno nel breve periodo: il decreto legge sulle liberalizzazioni, in attesa sia della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale sia del lungo processo di adozione del provvedimento legislativo d'attuazione, prevede che agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non sarà più consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Tale previsione non si applica,però, agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data; è necessario che in ogni caso l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del  decreto sulle liberalizzazioni.

Il testo in parola prevede novità anche per le serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, alle quale si applica la tariffa prevista per gli "impianti fotovoltaici realizzati su edifici".
Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento.

In particolare, l'aspetto che potrà attribuire nuovo dinamismo al mercato del fotovoltaico è sicuramente l'abrogazione dei commi 4,5,6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n 28 del 4 marzo 2011 i quali riportano che: "4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.

6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Emerge un quadro all'interno del quale viene decretata, in modo tombale, la fine degli impianti fotovoltaici a terra e vengono salvate le autorizzazioni già emesse prima della scure rappresentata dall'ormai celebre decreto legislativo n.28 del 2011.

Sarà interessante osservare come quanto espresso nel decreto sulle liberalizzazioni verrà attuato con provvedimenti legislativi specifici, considerando il dibattito all'interno delle Camere.  
Alessio Elia
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