01/01/2013 - 01:00

Legge bioshopper pienamente in vigore: lo ha confermato il Senato

Il Il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, rispondendo ad una interrogazione scritta del Senatore Francesco Ferrante, ha oggi confermato in modo inequivocabile quali sono i prodotti commercializzabili.
"In particolare, l'art. 2 anzidetto, recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente, stabilisce quali tipologie di sacchi da asporto siano esenti dal divieto di commercializzazione previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. - si legge testualmente nel documento dell'ufficio Legislativo - Tale articolo 2, al comma 1, fa riferimento ai sacchi realizzati con polimeri (plastiche) conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 (quindi materiali compostabili), nonché a quelli che sono realizzati con altri polimeri (materiali non compostabili) che rispondono contemporaneamente ad altri requisiti che qualificano un sacco come riutilizzabile e quindi da preferire rispetto ai sacchi monouso. Tali requisiti sono:
1. spessore superiore a 200 micron se trattasi di sacchi destinati all'uso alimentare (cioè per il trasporto di alimenti) e 100 micron se destinati ad altri usi, qualora siano provvisti di una maniglia esterna alla dimensione utile dello stesso sacco.
2. spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi, qualora siano provvisti di maniglia interna alla dimensione utile del sacco. Il comma 2 dello stesso articolo prevede la possibilità che entro il 31 dicembre 2013 siano individuate eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi, ai fini della loro commercializzazione. Tali caratteristiche dovranno essere specificate, nel caso, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico".

Il Ministero chiarisce anche che "il successivo comma 3 sancisce, inoltre, che i sacchi realizzati con polimeri non compostabili, quindi tutti quelli fatti di plastica tradizionale, devono contenere una percentuale di plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata di almeno il 10 per cento e di almeno il 30 per cento se trattasi di sacchi destinati al trasporto di alimenti. Il dettato di tale comma esaurisce al momento l'elenco delle specifiche tecniche che i sacchi devono avere per essere commerciabili. Dall'analisi del testo, nella successione dei commi, si evince che il comma 1, nello specificare quali sacchi sono commerciabili, fa una prima distinzione tra i sacchi compostabili e quelli che non lo sono. Quelli che non lo sono, possono però essere commercializzati se rispondono ai requisiti di spessore ivi dettagliati, in quanto si presume che siano riutilizzabili dall'utente finale per il fatto di avere spessori elevati e quindi essere più resistenti all'uso ripetuto. Il comma 3 aggiunge un'ulteriore specifica tecnica a cui devono rispondere i sacchi per essere commercializzati e cioè che debbano contenere plastica riciclata. Il fatto che le buste siano realizzate con plastica riciclata nelle percentuali previste al comma 3 non esime però dall'osservanza dei requisiti di cui al comma 1 in quanto a tipo di maniglia e spessore, come erroneamente diffuso da Unionplast ai suoi associati". Ogni altra interpretazione, come ha sottolineato in un intervento pubblico lo scorso 15 maggio il Sottosegretario Fanelli (disponibile sul sito di www.assobioplastiche.org), è ad assoluto rischio e pericolo di chi la fa.

"Chi interpreta le leggi non è il Ministero, non è il Governo, ma è il Giudice, le leggi sono interpretate dai Giudici. Ora c'è chi vuole rischiare di sostenere che esiste un comma 3 che deroga il comma 1? Mah, rischi pure ma secondo me è un rischio francamente ingiustificato. Non citavo i numeri a caso. È evidente che nella lettura della norma si possono fare solo quelli compostabili, le possibilità di derogare sono ben dette e poi si
dice, ma guardate, anche nelle deroghe, tocca comunque che ci sia una percentuale di riciclato. A me la norma sembra chiarissima ma se c'è chi dice, attenzione c'è un'altra cosa? Benissimo ci sarà un Giudice che alla fine interpreterà. Quindi per quanto il Governo ed il Ministero possa aiutare a non sbagliare, in questo senso è ovvio che in tutte le sedi noi come Ministero daremo questo avvertimento. Badate, a noi sembra chiaro che l'interpretazione è questa; ma se qualcuno vuole rischiare può benissimo farlo". Ugualmente molto netta la posizione del Sottosegretario sulle sanzioni a chi viola il divieto di commercializzazione: "Torniamo al concetto di divieto e sanzione. Anche qui, il divieto è chiarissimo. Qual è la conseguenza di un divieto rispetto all'Autorità Giudiziaria? Può essere non faccio nulla, può essere sequestro tutto. È nella discrezione dell'Autorità Giudiziaria. Quello che è chiaro è che non è sanzionabile. Quella sanzione è stata rinviata ma nulla è detto e precluso sulla conseguenza del divieto che è altrettanto chiaro".
Tommaso Tautonico
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