19/01/2015 - 11:30

Legambiente: shopper negli ipermercati, in 20 casi su 37 risultano illegali

Su 37 sacchetti per la spesa prelevati presso diversi punti vendita della Grande distribuzione organizzata in sette regioni, ben 20, pari al 54% del totale, sono risultati non conformi alla legge che ha messo al bando gli shopper non compostabili.
È questo il risultato della campagna di monitoraggio organizzata da Legambiente, grazie al lavoro dei suoi circoli locali e comitati regionali, effettuata tra la fine di novembre 2014 e le vacanze natalizie per valutare il rispetto della legge, ormai in vigore da anni, che ha permesso all'Italia di mettere al bando i sacchetti di plastica che purtroppo però continuano ad essere ancora molto diffusi. Sono 5 le regioni dove sono stati prelevati i sacchetti non conformi alla legge: Campania (7 sacchetti), Basilicata (6), Puglia (3), Calabria (3) e Lazio (1). I sacchetti prelevati in Lombardia e Veneto invece sono risultati regolari. A livello provinciale la situazione è la seguente: Potenza (6 sacchetti fuori legge), Avellino, Bari e Napoli (3), Vibo Valentia (2), Benevento, Catanzaro e Roma (1). Suddividendo i 20 casi di sacchetti fuori legge per punti vendita delle aziende della Grande distribuzione, si ottiene questa classifica: Sigma (5 sacchetti non conformi), A&O (3), Crai, Eurospin e Sisa (2), Conad, Despar/Eurospar, Eurocisette, Imagross, M.A. Supermercati/Gros, Maxisidis/Intersidis (1).

"Siamo di fronte ad un diffusa situazione di illegalità nel settore delle buste per l'asporto delle merci, e questo è evidente nonostante abbiamo evitato di fare verifiche sui tanti piccoli negozi commerciali e sui mercati rionali, dove la situazione è visibilmente ancor più grave, anche a causa di una azione capillare da parte di alcuni distributori che vendono, anche online, sacchetti palesemente fuori legge" - ha dichiarato il vicepresidente di Legambiente Stefano Ciafani -. "Il bando sui sacchetti di plastica è in vigore da anni, la norma è molto chiara e le multe previste dallo scorso mese di agosto sono salate. È arrivato il momento di far rispettare una legge che permette di ridurre l'inquinamento da plastica, di migliorare la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti e la produzione di compost di qualità, promuovendo la riconversione industriale verso innovativi processi di chimica verde da fonti rinnovabili, come già avvenuto, ad esempio, nel polo industriale di Porto Torres. Certo - ha concluso Ciafani -, anche le forze dell'ordine e la magistratura dovranno attivarsi per fermare questa diffusa situazione di illegalità".

Ma quali caratteristiche deve avere un sacchetto conforme alla legge? I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili conformi alla legge, che possono essere tranquillamente utilizzati anche per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, devono avere la scritta "biodegradabile e compostabile"; la citazione dello standard europeo "UNI EN 13432:2002"; il marchio di un ente certificatore che tutela il consumatore come soggetto terzo (Cic, Vincotte e Din Certco sono i più diffusi). Tutti i sacchetti che non riportano queste specifiche danno un'informazione sbagliata e non sono conformi alla legge. La norma europea UNI EN 13432 definisce infatti i "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi". Nella norma sono contenute le caratteristiche degli imballaggi compostabili o dei materiali che possono essere definiti tali, quindi che possono essere riciclati attraverso il recupero organico (compostaggio e digestione anaerobica). Un materiale plastico per essere definito compostabile deve rispettare le caratteristiche di: biodegradabilità: capacità del materiale di essere convertito in anidride carbonica (CO2), grazie all'azione di microrganismi, pari al 90% del totale da raggiungere entro 6 mesi (180 giorni); disintegrabilità: frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale; la frazione visibile deve essere inferiore al 10% della massa iniziale; assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio; assenza di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost finale.

Per chi commercializza sacchetti non conformi o false "buste-bio", dal 21 agosto del 2014, le sanzioni amministrative pecuniarie vanno dai 2.500 € ai 25.000 €. La multa può essere aumentata fino al quadruplo del massimo (quindi 100.000 €), se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore (art. 4, legge 28/2012).
Tommaso Tautonico
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