01/01/2013 - 01:00

La valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

L'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente deve essere concessa solo a seguito della valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente. Tale valutazione va fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto - Direttiva 2011/92/UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.
La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «progetto»:
— la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
— altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

b) «committente»: il richiedente dell'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;

c) «autorizzazione»: decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;

d) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

e) «pubblico interessato»: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

f) «l'autorità o le autorità competenti»: sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

La direttiva in commento non si applica, altresì, ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico.

L'art. 2 dispone che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti all'articolo 4.

La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva (paragrafo 2).

Gli Stati membri possono prevedere, inoltre, una procedura unica per soddisfare i requisiti della direttiva in oggetto e quelli della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (paragrafo 3).

Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva (paragrafo 4).

In tali casi gli Stati membri:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione, ove necessario, dei propri cittadini.


La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.

All' art. 3 è disposto che la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

a) l'uomo, la fauna e la flora;

b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

c) i beni materiali e il patrimonio culturale;

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).


L'art. 4 dispone infatti che, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Inoltre, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:

a) un esame del progetto caso per caso;

o

b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.


Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.

 L'art. 5 prevede invece che nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV.

Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi significativi;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).


Ai sensi dell'art. 6 della presente direttiva il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;

c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;


e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;

f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.


Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;

b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all'autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.


Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione.

L'art. 7 prevede, inoltre, che qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l'altro:

a) una descrizione del progetto, corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;

b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.


L'art. 9 dispone che non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:

a) il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;

b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;

c) una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.


L'autorità o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni siano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.

Infine, ai sensi dell'art. 11 gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

Andrea Settembre
autore