07/05/2013 - 12:34

La spedizione transfrontaliera degli oli usati

Il Ministero dell'Ambiente detta il decalogo per la verifica della correttezza e legittimità delle operazioni di spedizione transfrontaliera degli oli usati
Il Ministero dell'Ambiente con Circolare del 26 marzo scorso ha dato indicazioni operative sulla questione delle spedizioni transfrontaliere degli oli usati. Gli oli usati, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 152/2006, sono "qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici", sono rifiuti pericolosi con un notevole impatto a livello ambientale.
La gestione di tale tipologia di rifiuto è disciplinata dalla normativa europea - la direttiva 2008/98/CE che ha sostituito la previgente direttiva 2006/12/CE e il regolamento CE n. 1013/2006 - e da quella interna contenuta nel Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006).
I principi regolatori generali della materia sono quelli di precauzione, prevenzione e correzione dei danni causati all'ambiente che vengono concretizzati mediante una gerarchia di criteri di priorità nella gestione del rifiuto che prevedono, in primis, la prevenzione e, poi, il riutilizzo, il riciclaggio o rigenerazione, il recupero (in particolare a fini energetici) e come ultima ratio lo smaltimento.
I criteri di priorità vengono declinati in concreto dal rapporto del principio di migliore opzione ambientale rispetto ai principi di efficacia, efficienza, economicità e garanzia della tutela della salute e dell'ambiente.
Nelle operazioni di spedizione transfrontaliera assume rilevanza, inoltre, l'impatto derivante dal trasporto e dalla movimentazione del rifiuto.
Le operazioni di spedizione degli oli usati sono soggette alla procedura di notifica. La circolare, in particolare, detta una serie di indicazioni che le Autorità devono vagliare per verificare la correttezza della destinazione del rifiuto in questione.
Il Ministero indica come primo criterio di priorità la verifica della destinazione del rifiuto ovvero la destinazione dello stesso a operazioni di rigenerazione, prevalenti rispetto a quelle di incenerimento o coincenerimento, valutando, nel contempo, la ricorrenza del criterio della prossimità o, detto in altri termini, quello della minima movimentazione del rifiuto. Il criterio della prossimità, inoltre, va valutato in combinazione con quello del miglior risultato ambientale complessivo che offre, a parità di qualità di processi di rigenerazione, un minor impatto ambientale complessivo in termini di movimentazione del rifiuto.
Il criterio appena esposto, in ipotesi di lunghe percorrenze, potrebbe in concreto far emergere addirittura una prevalenza della destinazione dell'olio usato ad usi di recupero di energia rispetto alla rigenerazione che nel sistema gerarchico astratto è considerata come ipotesi subordinata.
Ulteriori aspetti che le Autorità preposte dovranno considerare sono il piano di gestione in concreto e, quindi, la conformità alla legislazione nazionale della spedizione e del recupero nel paese di destinazione nonché l'osservanza, sempre nel paese di destinazione, delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente applicabili alle operazioni di recupero.   
Un'ultima osservazione: a distanza di sette anni dalla emanazione del D. Lgs. 152/2006 si attendono ancora i decreti attuativi del Ministero dell'ambiente che, ai sensi dell'art. 216 bis comma 6 D. Lgs. 152/2006, dovevano contenere proprio gli elementi di valutazione cui le autorità di spedizione o di transito devono attenersi nell'esercizio delle proprie competenze in materia di oli usati cui cerca di supplire proprio la circolare in commento.
Vincenzo Tabone
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