01/01/2013 - 01:00

La sentenza n.366 della Corte Costituzionale del 15 dicembre 2010: nuove certezze e vecchi dubbi

La sentenza n.366 della Corte Costituzionale del 15 dicembre 2010 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera b) della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 – Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008).

La sentenza n.366 della Corte Costituzionale del 15 dicembre 2010 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera b) della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 – Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008).

In particolare, l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008, applicabile ratione temporis, ha disposto che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con potenza elettrica nominale fino a 1 MW e da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001. La disposizione è stata abrogata dall’art. 6 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), che ha tuttavia transitoriamente previsto, all’art. 7, l’applicabilità della previgente disciplina alle denunce presentate fino a trenta giorni prima della sua entrata in vigore.

Osservava il TAR Puglia che gli impianti eolici con capacità di generazione tra 60 kW e l MW risultano sottoposti dalla legge statale all’ordinario regime dell’autorizzazione unica, mentre l’art. 27 della legge regionale ne consente la realizzazione mediante DIA, con le modalità di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001.

 

L’illegittimità costituzionale della norma in parola veniva dimostrata adducendo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 383 del 2005) che riconduce la disciplina delle procedure autorizzative in materia di energia alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. (competenza concorrente), escludendo l’assimilabilità della materia dell’energia al «governo del territorio» ed alla «sicurezza ed ordine pubblico» ovvero ai «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

Per concludere sul punto, la disciplina legislativa statale dei moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, esprime un principio fondamentale della materia che vincola il legislatore regionale (cfr., in questo senso, Corte cost. 27 luglio 2005, n. 336, relativa alla DIA per gli impianti di telecomunicazioni; Corte cost. 1° ottobre 2003, n. 303, relativa alla DIA edilizia).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Alessio Elia
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