01/01/2013 - 01:00

La proroga del premesso di costruire e il vincolo paesaggistico - ambientale

La proroga del permesso di costruire - che può essere disposta per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesse ed esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive - riguarda la mera esecuzione dei lavori già approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio che non può essere modificato nel suo contenuto con l'atto di proroga - Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 29 settembre - 14 novembre 2011, n. 41451.
Con ordinanza il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area e di manufatti emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 17.11.2010 nei confronti di O.C. , indagato dei reati:

a) di cui all'art. 44 lett. c) del DPR n. 380/2001; b) di cui agli art. 110 c.p. e 181, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 42/2004; c) di cui all'art. 256, comma 4, del d.lgs. 152/2006; d) di cui all'art. 483 c.p..

I reati di cui all'imputazione sono stati ascritti all'O. per avere, tra l'altro, posto in essere in località (omissis), zona sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale, interventi in assenza di un valido permesso di costruire ovvero in difformità della concessione edilizia e successivi provvedimenti di proroga, consistiti nel collocamento di baraccamenti, costituiti da tettoie e container destinati a ospitare cabine da spiaggia e attrezzature relative ad attività balneari, nella pavimentazione in rilevato cementizio di un'area di 500 mq., nella realizzazione di un deposito di rifiuti propri e provenienti da terzi costituiti da residui di attività di demolizioni edilizie, nonché per avere effettuato l'abbancamento e lo spandimento sul suolo di tali rifiuti in assenza dei test di cessione.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione di legge e carenza assoluta di motivazione.

Con sette mezzi di annullamento il ricorrente denuncia:
1) Violazione ed errata applicazione degli art. 10, 15 e 20 del DPR n. 380/2001 e 34, comma 5, della legge della Regione Liguria n. 16/2008. 2) Violazione ed errata applicazione dell'art. 15, comma 3, del DPR n. 380/2001 e 34, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 16/2008. 3) Violazione ed errata applicazione degli art. 4 e 5 della L. n. 2248/1865 ali. E, art. 97, comma 2, e 103, comma 1, della Costituzione, della L. n. 241/1990. 4) Violazione dell'art. 44 lett. c) del DPR n. 380/2001 e carenza assoluta di motivazione. 5) Violazione di legge con riferimento alla disapplicazione della DIA del 10.5.2007. Omessa vantazione della persistenza del periculum con riferimento alla sopravvenuta sanatoria di cui al permesso di costruire n. (...). 6) Carenza di motivazione con riferimento alla violazione in materia di rifiuti. 7) Irrilevanza della lettera della Provincia di Genova per giustificare la misura.

Secondo la Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 29 settembre - 14 novembre 2011, n. 41451, i primi due motivi di ricorso sono fondati.

"Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001 la proroga del permesso di costruire, che può essere disposta ("per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso") e per le ragioni indicate nell'ultima parte del predetto comma: ("esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive...."), riguarda la mera esecuzione dei lavori già approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio, che non può essere modificato nel suo contenuto con l'atto di proroga".

Ben diverso è il permesso di costruire rilasciato ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPR n. 380/2001 per consentire il completamento delle opere, nell'ipotesi di mancata ultimazione dell'intervento edilizio nei termini stabiliti dall'originario permesso di costruire ovvero nel termine eventualmente prorogato. È evidente, infatti, che, salva l'ipotesi di lavori realizzabili in base a denuncia di inizio attività, si tratta di un provvedimento adottato a seguito della integrale rivalutazione del progetto dell'opera e della sua conformità agli strumenti urbanistici, mentre è in re ipsa che il nuovo permesso di costruire può prevedere sia la mera assegnazione di un nuovo termine per la prosecuzione dei lavori, consentendo il completamento delle opere non ancora realizzate, sia apportare modifiche al progetto originario.

Nella sostanza la differenza tra i due provvedimenti è data dal fatto che il primo è fondato solo sulla valutazione delle ragioni che giustificano la prosecuzione dei lavori, secondo la previsione dell'art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001, senza che venga sottoposto ad esame il permesso di costruire già rilasciato.

Specificazione delle ragioni che costituisce il fondamento della legittimità del provvedimento e, pertanto, la loro mancata enunciazione è sindacabile dal giudice ordinario.

Nel secondo caso sono irrilevanti le ragioni per le quali i lavori non sono stati completati nel termine all'uopo previsto, mentre è necessaria la rivalutazione del progetto nella sua globalità, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 20 del DPR n. 380/2001, con il rilascio di un nuovo permesso di costruire, che può anche limitarsi a confermare quello precedente.

Peraltro, secondo la Corte, non appare coerente con la logica del sistema e le esigenze di governo e tutela del territorio la previsione che la decadenza del permesso di costruire impedisca qualsiasi ulteriore intervento, tra essi compresa la mera prosecuzione delle opere già iniziate.

"Orbene, emerge dal provvedimento impugnato che la misura cautelare risulta essere stata adottata precipuamente in considerazione della illegittimità globale dell'intervento, in quanto fondato su un atto di proroga del permesso di costruire n. (omissis) ritenuto illegittimo, mentre non è stata valutata la configurabilità del permesso di costruire n. 31 del 2009 quale autonomo provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPR n. 380/2001 (il cui disposto corrisponde sostanzialmente a quello dell'art. 34, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 16/2008), sicché occorre un nuovo esame di tale provvedimento alla luce degli enunciati principi di diritto e mediante il controllo del procedimento seguito per la sua approvazione".

Il terzo motivo di ricorso è invece assorbito dall'accoglimento dei primi due, così come in generale per i successivi. La corte, pertanto, ha richiesto ai giudici del riesame una rivalutazione complessiva della vicenda.

Infine, sostiene la corte,che con riferimento alla DIA, fatto salvo l'effetto eventualmente sanante del permesso di costruire n. (omissis), i giudici di merito ne hanno correttamente affermata la illegittimità per avere introdotto una variante essenziale all'originario permesso di costruire (punto che non ha formato oggetto di censura), sicché detta variante doveva essere approvata a sua volta mediante permesso di costruire.

In conclusione, la Corte ha affermato che l'ordinanza impugnata deve essere annullata per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto affermati in materia di proroga del permesso di costruire e di rilascio di un nuovo permesso per il completamento delle opere.

Andrea Settembre
autore