01/01/2013 - 01:00

La nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) del 15 dicembre 2010 sul decreto salva DIA

Si propone di seguito un’interessante circolare sulla legge salva DIA e sulle sue controverse applicazioni tra leggi regionali e norme dichiarate dalla Corte Costituzionale come incostituzionali.

In data 15.12.2010 il Ministero per lo Sviluppo Economico-Dipartimento Energia ha emanate una circolare in merito all’applicazione dell’articolo 1-quarter del decreto legge n.105/2010 (decreto salva DIA) convertito con modificazioni dalla legge n.129/2010.

Il suddetto articolo dispone che: “Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

La salvezza delle DIA è condizionata dalla circostanza che gli impianti oggetto delle procedure in questioni siano entrati in esercizio entro i 150 giorni da quella di entrata in vigore della legge di conversione n.129/2010. Di conseguenza, il termine per l’entrata in esercizio degli impianti scade il 16 gennaio 2011.
Quanto descritto costituisce un interessante bilanciamento normativo tra la tutela del legittimo affidamento degli operatori che avessero conseguito un titolo abitativo sulla base di leggi regionali in seguito dichiarate incostituzionali e il progetto di impedire per un tempo indefinito l’entrata in esercizio di impianti non conformi alla disciplina nazionale di carattere prevalente.

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Alessio Elia
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