01/01/2013 - 01:00

La nozione di bioetanolo ai fini della riscossione delle accise

Il bioetanolo è il prodotto ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei rifiuti avente un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non denaturato, destinato ad essere usato come biocarburante - Reg. (CEE) n. 2658/87 - Art. 2, n. 2, lett. a) Dir.2003/30/CE.
La questione esaminata dalla Corte di Giustizia, Sez. 8^, con Sentenza n. C-503/10, del 21/12/2011, verte sull'interpretazione dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e dell'art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

La presente direttiva ha come scopo la promozione dell'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali rispettare gli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili.

La Corte ha affermato che la definizione del bioetanolo, che figura all'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, dev'essere interpretata nel senso che essa include un prodotto ricavato segnatamente dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei rifiuti e che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, una volta che è messo in vendita come biocarburante per trasporti (CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.8^, 21/12/2011 Sentenza n. C-503/10).

Il diritto dell'Unione, pertanto, dev'essere interpretato nel senso che a un prodotto che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non sia stato denaturato mediante una specifica procedura di denaturazione, dev'essere applicata l'accisa prevista all'art. 19, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Questa normativa si applica anche qualora il prodotto sia ricavato dalla biomassa mediante una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, ma che contenga sostanze che lo rendono inadatto al consumo umano e che soddisfino i requisiti previsti dalla norma europea (CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.8^, 21/12/2011 Sentenza n. C-503/10).
Andrea Settembre
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