14/01/2015 - 14:11

La figura del responsabile dell'abuso edilizio

La figura del 'responsabile dell'abuso edilizio' non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l'opera ritenuta abusiva, ma si riferisce, necessariamente, anche a colui che di quell'opera ha la 'materiale disponibilità' e pertanto, quale 'detentore', è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato (TAR Sicilia-Palermo, sez. II, sentenza 23.07.2014 n° 1995).
Nel caso esaminato dal TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, con la Sentenza del 23.07.2014 n° 1995, la Polizia Municipale del Comune di Monreale aveva accertato la realizzazione di opere abusive. Di conseguenza il predetto Comune emetteva ingiunzione di demolizione a carico della proprietaria dell'immobile. Successivamente il Comune di Noto, venuto a conoscenza del fatto che a seguito del decesso di quest'ultima l'immobile era stato ereditato emetteva analoga ordinanza di demolizione anche a carico degli eredi. L'ordinanza rimaneva ineseguita e il Comune disponeva l'acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale.

Il provvedimento del Comune veniva così impugnato davanti al Tar Sicilia-Palermo e ne veniva richiesto l'annullamento. Tuttavia il ricorso veniva ritenuto infondato dal giudice amministrativo.

Con il primo mezzo di gravame i ricorrenti lamentavano violazione e falsa applicazione dell'art.7 della L. n.47 del 1985 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, deducendo che l'abuso era stato commesso dal loro dante causa (precedente proprietario); che essi non erano responsabili e che pertanto il provvedimento sanzionatorio impugnato non poteva essere adottato a loro carico.

Secondo l'Ill.mo Tribunale la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente:

- che "in materia di abusi edilizi, destinatario dell'ordine di demolizione è quel soggetto che abbia la 'disponibilità' dell'opera, indipendentemente dal fatto che l'abbia concretamente realizzata (...)"(C.S., IV, 12.4.2011 n. 2266);

- e che "la figura del 'responsabile dell'abuso edilizio' non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l'opera ritenuta abusiva, ma si riferisce, necessariamente, anche a colui che di quell'opera ha la 'materiale disponibilità' e pertanto, quale 'detentore', è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato" (Cfr. anche TAR Campania, Napoli, VIII^, 1.10.2012 n. 4005).


Innanzitutto, dalla giurisprudenza citata emerge chiaramente il principio secondo cui l'ordinanza di demolizione va rivolta (rectius: dev'essere diretta) a "colpire" il "responsabile" dell'abuso; e che va considerato tale non solamente chi abbia commissionato e realizzato l'opera abusiva (id est: il committente ed il costruttore), ma anche chi abbia la effettiva "disponibilità" dell'immobile abusivo.

E ciò in quanto secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'"abusività" (totale o parziale) di un fabbricato costituisce una caratteristica che pertiene all'immobile e che lo connota (negativamente) a prescindere dalla posizione psicologica (soggettiva) del proprietario (o dell'avente causa dal soggetto che ha commesso l'illecito edilizio) (TAR Sicilia, Palermo, II^, 2.8.2013 n.1576).

Il che significa che chi acquista un immobile abusivo lo acquista nella obiettiva situazione di precarietà in cui si trova e con i connessi oneri (ad esempio: demolizione e/o riduzione in pristino stato) dai quali è (o può essere) gravato a cagione ed in ragione del suo stato (di bene costruito illecitamente); esclusa, pertanto, qualsiasi rilevanza, ai fini di evitare la demolizione o la rimessa in pristino stato (e/o di ottenere il condono o la sanatoria) di eventuali posizioni di buona fede (id est: di ignoranza in ordine alla sussistenza dell'abuso) (Cfr. TAR Sicilia, Palermo, II^, 2.8.2013 n.1576).

Pertanto, il TAR  rigettava il ricorso ritenendo la doglianza addotta dai ricorrenti non meritevole di accoglimento.
Andrea Settembre
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