28/04/2013 - 19:39

La Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica: il GPP e i nuovi obblighi per le Amministrazioni

La Direttiva 2012/27/UE tenta di accelerare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal "pacchetto clima-energia 20/20/20", andando a incidere sopratutto nel comparto edilizio, responsabile del 40% dei consumo finale di energia. Tra gli strumenti strategici anche il Green Public Procurement in relazione al quale si prospettano numerosi obblighi in capo alle Amministrazioni.
La Direttiva, 2012/27/UE, da recepire entro il 5 giugno 2014, impone agli Stati membri di stabilire "un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica" (art. 3), oltre che una strategia a lungo termine per incentivare gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali, pubblici e privati (art. 4) stimolando la concorrenza tra le imprese e la creazione di posti di lavoro nei settori correlati.

La Direttiva, inoltre, promuove campagne d'informazione/formazione sull'efficienza energetica e sugli aspetti giuridici e finanziari rivolte sia agli specialisti di settore sia ai consumatori.

I Piani d'Azione Nazionali dovranno essere pubblicati entro il 30 aprile 2014 e aggiornati ogni tre anni. La commissione adotterà un sistema di monitoraggio che consentirà di esaminare il raggiungimento dell'obiettivo del 20% di efficienza energetica al fine di attuare eventuali misure e raccomandazioni.

Con riferimento specifico alla Pubblica Amministrazione si segnalano importanti novità.
Dal 1 gennaio 2014, il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici pubblici riscaldati e/o raffreddati superiore a 500 m² (di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati) dovrà essere ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'art. 4 della direttiva 2010/31/UE (non ancora recepita dall'Italia). A partire dal 9 luglio 2015 tale soglia sarà abbassata per ricomprendere gli edifici pubblici con aree calpestabili pari a 250 m².

Le priorità sono gli edifici del governo centrale con basse prestazioni energetiche, mentre potranno essere esclusi gli edifici protetti in relazione all'appartenenza a determinate aree o al loro particolare valore storico-architettonico, gli edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale destinati a scopi difensivi (a eccezione degli alloggi e degli uffici) e gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Anche gli Enti che si occupano di edilizia sociale, dovranno adottare piani di efficienza energetica autonomi con obiettivi e azioni specifiche analoghe a quelle fissate per le amministrazioni centrali e instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici.

Novità consistenti investono il campo degli acquisti verdi, nell'ambito delle gare d'appalto d'importo oltre le soglie di cui all'art. 7 della Direttiva 2004/18/CE. Non si tratta ovviamente di un caso: il "Piano di efficienza energetica 2011" dell'UE, al quale la Direttiva dà attuazione, raccomanda proprio la metodica GPP nel settore della ristrutturazione di edifici e nell'adozione di criteri di efficienza energetica per il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio del 20% di energia primaria entro il 2020, analogamente a quanto affermato nelle Linee guida PAES del Patto dei Sindaci.

Gli Stati, quindi, saranno obbligati a introdurre norme affinché il governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, incoraggiando gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, a conformarsi al ruolo esemplare del governo centrale, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza.

In particolare, l'Allegato III, con riferimento ai requisti di efficienza energetica per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici da parte del governo centrale prevede che:

a) si dovranno acquistare solo prodotti appartenenti alla classe di efficienza energetica più elevata possibile, qualora gli stessi siano contemplati da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE (recepita in Italia dal D.lgs 104/2012, che estende l'etichetta energetica, anche ai prodotti che contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso quali, ad es., serramenti e infissi) o da una direttiva di esecuzione della Commissione collegata.
b) per i prodotti non contemplati da atti delegati ma indicati da una misura di attuazione della direttiva 2009/125/CE (specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia), adottata successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2012/27/UE, bisognerà acquistare solo prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati dalla misura di attuazione;
c) sarà obbligatorio acquistare apparecchiature per ufficio conformi al marchio Enegy Star (Decisione 2006/1005/CE, alla quale è succeduta la Decisione 2013/107/UE);
d) si dovranno acquistare pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante (Reg. n. 1222/2009), salvo ragioni di sicurezza o salute pubblica;
e) per gli appalti di servizi sarà obbligatorio richiedere nei bandi che i fornitori utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di efficienza energetica di cui sopra.
f) sarà obbligatorio acquistare o concludere nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi almeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 5, par. 1 della direttiva. Eccezioni sono previste per gli acquisti diretti ad avviare una ristrutturazione profonda o una demolizione, o finalizzati a rivendere l'edificio (senza che l'ente pubblico se ne avvalga per i fini che gli sono propri), o per salvaguardare edifici di particolare valore storico-architettonico.
È previsto che la conformità con i citati requisiti sia verificata attraverso gli attestati di prestazione energetica di cui all'art. 11 della direttiva 2010/31/UE (Direttiva "Edifici a Energia Quasi Zero") che, tuttavia, non è stata ancora recepita nel nostro ordinamento (il termine previsto era il 9 luglio 2012), e per la quale l'Italia rischia di essere deferita alla Corte di Giustizia Europea.

(autore: Avv. Carlo Luigi Casciaro - GPP Salento)
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