01/01/2013 - 01:00

La definizione giuridica di olio vegetale chimicamente non modificato

E' importante ai fini della gestione efficiente delle premialità legate all'olio vegetale chimicamente non modificato la relativa definizione legale
E' importante ai fini della gestione efficiente delle premialità legate all'olio vegetale chimicamente non modificato la relativa definizione legale. In particolare "chimicamente non modificato" si deve intendere quell'olio che, secondo l'articolo 3 n.40 del regolamento CE n.1907/2006 (REACH) costituisce una sostanza la cui struttura chimica rimane immutata, anche se è stata soggetta ad un trattamento o processo chimico o trasformazione mineralogica fisica.

Le caratteristiche chimico-fisiche degli oli vegetali, invece, vengono indicati nel paragrafo 1 della circolare 32/D del 5 agosto 2008 della Agenzia delle Dogane.

L'utilità della premessa suddetta si manifesta subito per quanto riguarda l'olio di palma (crude palmo il) utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore al 1 (uno) Kw possa essere indicato agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n.633 del 1972.

In questo modo, se sul versante delle accise si registrano la previsione dell'esenzione d'accisa sugli oli vegetali chimicamente non modificati, la tariffa omnicomprensiva e il sistema dei certificati verdi, la tassazione ridotta sulla energia immessa nella rete nazionale (equivalente, in particolare, alla tassazione dell'olio combustibile BTZ ), la statuizione contenuta nella risoluzione in commento, può solamente rendere più organico il sistema di tassazione.

 
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Alessio Elia
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