01/01/2013 - 01:00

L'inquinamento e l'applicabilità dell'art. 51 bis d.lgs. n. 22/97

L'art. 51-bis del d.lgs. n. 22/97 si configura quale reato omissivo di pericolo presunto, che si consuma ove il soggetto non proceda ad adempiere l'obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate di cui all'art. 17.
L'inquinamento è situazione permanente, in quanto perdura fino a che non ne siano rimosse le cause ed i parametri ambientali siano riportati entro i limiti normativamente accettabili: ciò comporta che le previsioni del d.lgs. n. 22/1997 vanno applicate a qualunque sito risulti attualmente inquinato, a prescindere dal momento nel quale possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell'attuale situazione patologica.

Ne deriva l'applicabilità dell'art. 51-bis del d.lgs. n. 22/97 a qualsiasi situazione di inquinamento in atto al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo. La norma collega, infatti, la pena non al momento in cui viene cagionato l'inquinamento o il relativo pericolo, ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, secondo la procedura di cui all'art. 17.

Non si tratta, perciò, di dare alla norma portata retroattiva, ma di applicare la legge ratione temporis, onde far cessare gli effetti (che solo la bonifica può elidere) di una condotta omissiva a carattere permanente: la sanzione, cioè, colpisce non l'inquinamento prodotto in epoca precedente, ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo (C.d.S., Sez. VI, n. 5283/2007, cit.).

In questo senso depone, in ultimo, anche la giurisprudenza (TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 573) secondo cui l'art. 51-bis cit. si configura quale reato omissivo di pericolo presunto, che si consuma ove il soggetto non proceda ad adempiere l'obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dal precedente art. 1 - (cfr. Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2000, n. 1783).
Andrea Settembre
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