01/01/2013 - 01:00

L'autorizzazione unica secondo i giudici amministrativi

L'autorizzazione unica con il suo procedimento "concentrato"rappresenta ancora oggi un interessante terreno di scambio di riflessioni dei giudici amministrativi. La tematica della autorizzazione unica per impianti IAFR si arricchisce di un'altra importante pronuncia: la sentenza del TAR Piemonte Sez I n.98 dell'8 marzo 2011.
La tematica della autorizzazione unica per impianti IAFR si arricchisce di un'altra importante pronuncia: la sentenza del TAR Piemonte Sez I n.98 dell'8 marzo 2011.
L'art. 12 del d. lgs. 387 del 2003 prevede che l'autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi.

Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del successivo comma 4, "partecipano tutte le Amministrazioni interessate"; si legge infatti nella sentenza in commento che: "E' noto infatti che l'art. 12 del d. lgs. 387 del 2003 prevede che l'autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi. Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del successivo comma 4, "partecipano tutte le Amministrazioni interessate".

La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che comportare la illegittimità dell'autorizzazione unica in quanto ne risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295)".

La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, comporta necessariamente la illegittimità dell'autorizzazione unica poiché ne risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto 
Alessio Elia
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