17/06/2013 - 18:13

L'autorizzazione unica ambientale (AUA)

Possono richiedere l'autorizzazione unica ambientale le piccole e medie imprese di cui al Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale). L'AUA è entrata in vigore il 13 giugno 2013 (Dpr 13 marzo 2013, n. 59).
Il Dpr 13 marzo 2013, n. 59, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 (piccole e medie imprese), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, altresì, ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (Via) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di Via comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In un unico procedimento verranno raccolte fino a 7 autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente.

Il menzionato regolamento, dando avvio all'Autorizzazione unica ambientale (Aua), un provvedimento rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive (Suap) subentrerà agli atti di comunicazione, notifica e concessione in ambito ambientale.

La domanda di autorizzazione unica ambientale dovrà essere inoltrata per il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'autorizzazione unica ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.
Andrea Settembre
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