29/03/2013 - 17:45

L'allegato III alla parte seconda del testo unico ambientale

Si propone con il presente intervento una veloce analisi dell'allegato III della parte seconda del testo unico ambientale.

Il testo unico dell'ambiente contiene nella propria parte seconda l'allegato III dedicato ai "Progetti di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano" .

Comprende le seguenti attività: a) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari; b) l'utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo; c) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW; c bis) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno; e) gli impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica.

Vengono poi le seguenti attività contrassegnate dalle seguenti lettere: f) il trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. g) la produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate; h) lo stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³; i) gli impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;l) i porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri; m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi; n) gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi; o) gli impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare; p) le discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (ope-razioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi; q) gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi; r) gli impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. s) le cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.

Inoltre, si devono ricordare le dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole; le attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera; le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche; gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

Si deve ricordare poi il seguente gruppo di attività : la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente ; lo stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³; la realizzazione di impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per galline; - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe; gli impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; i sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi; infine, vengono le opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno.

 

Alessio Elia
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