01/01/2013 - 01:00

Iscrizione all'albo gestori ambientali: un'analisi giuridica.

L'iscrizione all'albo dei gestori ambientali è il primo passo per chi intende occuparsi di waste management. Per questo motivo, sfruttando l'occasione offerta da una recente pronuncia del Consiglio di Stato in questa materia, vengono evidenziati alcuni aspetti legali delle procedure di iscrizione .
La giurisprudenza attraverso la sentenza della quarta sezione Consiglio di Stato del 30/11/2011n. 00685/2011 torna a far parlare della natura e degli aspetti più importanti dell'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori ambientali.

In particolare lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti impone l'iscrizione all'Albo dei gestori rifiuti; quest'elenco si compone nelle categorie individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.) che di seguito vengono riportate: imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi; imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi; imprese che effettuano attività di bonifica dei siti; imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto; imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi;imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Proprio sull'ultima categoria di soggetti impegnati nel waste management, i giudici (sentenza della corte di Cassazione sezione quinta n. 47558 del 14/10/2008) si sono espressi chiaramente affermando che: "Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenta false attestazioni, in ordine alla disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento dell'attività di gestione dei rifiuti, al fine di conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, atteso che quest'ultimo è organismo pubblico e l'iscrizione acquista anche carattere pubblicistico, costituendo requisito per lo svolgimento della suddetta attività e per la partecipazione alle gare d'appalto per la fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti".

Per completezza è interessante riportare un'ulteriore differenziazione in seno alle procedure di iscrizione al predetto albo per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi ( per "produttore iniziale" si deve intendere il soggetto la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine e non le imprese che hanno prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi come previsto nella circolare del Comitato Nazionale dell'Albo, n. 2059 del 19 dicembre 2008), che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi (articolo 212, comma 8).

Sotto un profilo organizzativo, infine, si ricorda l'articolo n. 212 del D.lgs 152/06 il quale prevede che l'albo è composto dai seguenti organi: il Comitato Nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le 19 Sezioni regionali e 2 Sezioni provinciali a Trento e a Bolzano, con sede presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dei capoluoghi di Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'iscrizione prevede la presentazione di una specifica domandacontenente, a pena di improcedibilità o di sospensione dell'istruttoria o di diniego parziale dell'iscrizione: la/le attività svolte dall'impresa come dichiarate al Registro delle Imprese; la natura dei rifiuti trattati (i codici CER attraverso la consultazione dell'elenco europeo dei CER, come previsto nell'allegato A della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente, e le caratteristiche fisiche dei rifiuti prodotti dall'impresa come produttore iniziale).

In merito alla procedura di iscrizione all'albo gestori ambientali è veramente interessante sottolineare (sentenza Cassazione penale, terza sezione n.24467 del 15.05.2007) che : "l'omesso o tardivo versamento del diritto annuale di iscrizione alla competente Sezione regionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali determina l'automatica sospensione dell'iscrizione" .
Alessio Elia
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