04/06/2013 - 14:19

Installatori per rinnovabili: nuovo decreto dal 2014

La figura dell'installatore nel settore delle rinnovabili sta per subire ulteriori modifiche: il Governo, infatti, sta per recepire la direttiva 2010/31 del 10 maggio 2010 in materia di prestazione energetica degli edifici.

E' in dirittura d'arrivo il decreto che nel recepire la direttiva UE 2010/31 del 10 maggio 2010 sulle prestazioni energetiche nell'edilizi disciplina in modo completo la figura dell'installatore nel settore delle rinnovabili.


Il Decreto Legislativo 03/03/2011 n. 28 prevedeva che l'installatore di "caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore" avesse almeno uno fra tre requisiti: diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Poi, il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno; titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni.


Diversamente da tale previsione normativa il nuovo schema di decreto legge recepisce l'istanza proveniente dal mondo delle professioni, fissando un ulteriore criterio che fa riferimento al lavoro presso le aziende.

La lettera "d" del nuovo testo normativo, infatti, stabilisce che a svolgere le attività di installazione e manutenzione straordinaria saranno anche i soggetti che hanno già lavorato, per almeno 3 anni, presso un'impresa abilitata.


Si seguiranno gli aggiornamenti in tale materia.
 

Alessio Elia
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