30/10/2013 - 01:00

Impianto fotovoltaico su tetto e annullabilità della autorizzazione

Il Consiglio di Stato torna nuovamente sull'annullamento della autorizzazione per un impianto fotovoltaico su tetto.

Il Consiglio di Stato è tornato sulla compatibilità di un impianto fotovoltaico su tetto con l'ambiente circostante.


Aderendo alla giurisprudenza prevalente tra cui T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 28-01-2013, n. 235 i giudici di Palazzo spada hanno affermato che "per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, ....".


Di conseguenza non è ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un'effettiva dimostrazione dell'incompatibilità paesaggistica dell'impianto.


A tale considerazione il Consiglio di Stato unisce quella secondo cui "attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici ( in questo senso anche T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 04-10-2010, n. 3726 e sempre TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 859)"
 

Alessio Elia
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