01/01/2013 - 01:00

Impianti fotovoltaici sottoposti a DIA

La locazione è una detenzione qualificata e non realizza la condizione di piena titolarità e disponibilità del bene necessaria per il perfezionamento della DIA
Il TAR Bari, con la sentenza n. 1195 del 18 giugno scorso, ha affrontato una serie di questioni attinenti la DIA in rapporto alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Dalla lettura della sentenza è possibile trarre spunti interessanti con particolare riguardo al momento in cui la dichiarazione può ritenersi perfezionata e, quindi, in grado di produrre tutti i propri effetti. Momento che, visto dall'ottica dell'amministrazione, esaurisce il potere inibitorio di quest'ultima.
Il caso concreto riguardava una DIA presentata nella vigenza della L.R. Puglia n. 31/2008 per un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW.
Come è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 119 del 22 febbraio 2010 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. n. 31/2008.
L'art. 1 quater del D.L. 105/2010 (c.d. salva - dia) aveva fissato un termine perentorio per la salvezza delle DIA presentate nella vigenza di leggi regionali poi dichiarate incostituzionali, come era il caso della Regione Puglia.
La questione centrale che emerge dal caso deciso dal Tar Puglia attiene agli effetti che il deposito della DIA produce sia per il privato che per l'Amministrazione.
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Dpr 380/2001 l'amministrazione ha a disposizione il termine di 30 giorni per esercitare il suo potere inibitorio, decorso il quale la situazione giuridica in capo al privato si stabilizza e diventa intangibile.
Al fine, però, di ritenere esaurito il potere inibitorio dell'amministrazione è necessario che la DIA si presenti completa e non carente in alcuno dei suoi elementi. Il Collegio, a questo riguardo, ha riconosciuto che la validità ed efficacia del titolo è subordinata alla ricorrenza di un doppio presupposto: formalità estrinseche e canone dell'autosufficienza contenutistica.
Il Collegio, infatti, ha accolto la tesi dell'amministrazione resistente secondo la quale la DIA oggetto del giudizio difettava del requisito dato dalla presenza di un titolo giuridico idoneo comprovante la disponibilità dell'area. Non è stato ritenuto sufficiente il contratto preliminare di locazione, che pur era stato stipulato tra il titolare dell'area e l'interessato alla realizzazione dell'impianto.
Il contratto di locazione, infatti, fa sorgere nel locatario un rapporto di "detenzione qualificata", mentre sulla base degli artt. 11 e 23 del D.P.R. 380/2011, la giurisprudenza prevalente ritiene necessaria la "titolarità del diritto di proprietà, ovvero di altro diritto reale od anche obbligatorio a condizione, in tale ultima ipotesi, del riconoscimento della disponibilità giuridica e materiale del bene nonché della relativa potestà edificatoria".
Vincenzo Tabone
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